Cassazione Penale, Ordinanza n. 23871/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha impugnato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata per il semestre 12 gennaio 2025 - 12 luglio 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 54 e 69-bis ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata accertata la sua responsabilità in relazione all’infrazione disciplinare posta a base del diniego. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione, rilevando che la cella era condivisa con altri detenuti e che il foro riscontrato poteva preesistere alla sua permanenza. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dei principi che regolano la concessione del beneficio, affermando che non fosse stata fornita la prova della mancata partecipazione all’opera di rieducazione nel semestre di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in tema di liberazione anticipata, i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente sia quanto alla loro idoneità a rivelare una condotta refrattaria al percorso rieducativo, sia nel quadro complessivo degli elementi positivi o negativi relativi al semestre considerato. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valorizzato la condotta disciplinarmente sanzionata come indice di mancata adesione al processo rieducativo, sottolineando anche che il ricorrente, permanendo da tempo in quella cella, doveva conoscere l’esistenza del foro e non lo aveva segnalato, circostanza ritenuta sintomatica di un atteggiamento non collaborativo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
Richiamato quale base normativa del beneficio della liberazione anticipata, che presuppone la partecipazione all'opera di rieducazione.
art. 69-bis ord. pen.
Richiamato in relazione al procedimento di reclamo sul diniego della liberazione anticipata.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per fondare l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, i rapporti disciplinari non operano automaticamente in senso ostativo, ma devono essere valutati concretamente per verificarne l’attitudine a rivelare una condotta incompatibile con la partecipazione all’opera di rieducazione.
- Il giudizio sulla liberazione anticipata richiede una valutazione complessiva del comportamento del detenuto nel semestre di riferimento, comparando eventuali elementi negativi con la condotta positiva eventualmente tenuta; una singola infrazione non annulla necessariamente un percorso rieducativo positivo, ma può essere valorizzata se espressiva di mancata adesione al trattamento.
- Quando il giudice di sorveglianza motiva in modo non manifestamente illogico che la condotta disciplinare del detenuto evidenzia una mancanza di collaborazione al percorso rieducativo, il provvedimento resistirà al controllo di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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