Cassazione Penale, Ordinanza n. 30939/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la decisione di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per il reato di uso di atto falso e falsità correlate. Il ricorso articolava tre motivi: il primo riproponeva doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il terzo riproponeva ulteriori censure, tra cui quella sulla recidiva, sul bilanciamento tra circostanze e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente reiterativo di censure già disattese in appello; ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato l'esclusione della particolare tenuità del fatto; ha considerato il terzo motivo anch'esso reiterativo e, per quanto riguarda la recidiva, manifestamente infondato, reputando congrua la motivazione della Corte d'appello sulla maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 489 c.p.
richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di merito
art. 477 c.p.
richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di merito
art. 482 c.p.
richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di merito
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva motivato l'assenza dei presupposti per riconoscerla
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro di riferimento per la valutazione di bilanciamento e per la commisurazione della pena
art. 132 c.p.
richiamato quale criterio che orienta la graduazione della pena
art. 125 c.p.p.
implicitamente evocato nel controllo di legittimità sulla motivazione, che la Corte ha ritenuto effettiva e priva di fratture logiche
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma effettiva, purché il giudice dia conto delle ragioni ostative e non commetta errori di diritto o salti logici.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, anche limitata ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; non è consentita una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena.
- La recidiva può essere valorizzata quando il nuovo fatto delittuoso sia motivatamente ritenuto sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato in relazione ai precedenti penali.
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