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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26612/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio relativo a rapporti bancari di conto corrente intercorsi tra una societe0 poi fallita e una banca. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato prescritta l'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca prima di una certa data, ritenendo, per un rapporto identificato da un numero di conto, che non fosse stato concluso un contratto di apertura di credito e che tutti i versamenti avessero natura solutoria; di conseguenza, aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel primo atto interruttivo rilevante. Il fallimento ha proposto revocazione contro tale decisione sostenendo che la Corte avesse commesso errore di fatto revocatorio: da un lato, avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza dei contratti di apertura di credito, nonostante fossero pacifici e documentati; dall'altro, avrebbe omesso di considerare una raccomandata del 13 novembre 2000, che avrebbe interrotto la prescrizione. Rigettata la revocazione, il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullite0 della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e, in subordine, nullite0 per motivazione asseritamente incongrua e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che non ricorre errore di fatto revocatorio quando il giudice di merito non abbia semplicemente supposto inesistente un fatto incontestato, ma abbia invece compiuto una valutazione probatoria sulla sussistenza di quel fatto, come avvenuto per l'apertura di credito, ritenuta non dimostrata per mancata produzione della documentazione contrattuale. Quanto alla lettera del 13 novembre 2000, ha osservato che la mancata menzione del documento non prova di per se9 la sua materiale omissione dal fascicolo, potendo dipendere da una valutazione di irrilevanza. Ha inoltre escluso la sussistenza di anomalie motivazionali censurabili in cassazione. Il ricorso e8 stato quindi rigettato; la ricorrente e8 stata condannata alle spese di legittimite0 e, trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realte0 o una svista materiale su un fatto decisivo, non un errore di valutazione delle risultanze processuali o del materiale probatorio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La contestazione sull'esistenza di un fatto valutato dal giudice sul piano probatorio non integra errore revocatorio; al pif9 puf2 prospettare un errore di diritto relativo alla regola di giudizio sui fatti pacifici e sull'onere della prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformite0 alla proposta consente l'applicazione immediata delle disposizioni sanzionatorie richiamate, per i giudizi rientranti nel regime transitorio indicato dalla normativa di riforma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La mancata adesione alla proposta poi confermata nella decisione finale e8 valorizzata come indice di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata e la sanzione pecuniaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia percepito inesattamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto risultante dagli atti, senza affrontare un punto controverso e senza compiere apprezzamenti o valutazioni probatorie.
  • Non integra errore revocatorio il vizio che investe la ricostruzione probatoria del giudice, anche se la parte ritiene che un fatto fosse pacifico o documentalmente provato: in tal caso la censura attiene alla valutazione del materiale processuale, non a una svista percettiva.
  • La mancata menzione di un documento nella motivazione non dimostra di per se9 che il documento sia stato ignorato in senso revocatorio, potendo il giudice averlo implicitamente ritenuto irrilevante.
  • In sede di legittimite0 sono denunciabili soltanto le anomalie motivazionali estreme, non il dissenso sulla sufficienza o sulla correttezza logica dell'argomentazione svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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