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Sentenza

Sentenza del 30/11/2021 n. 37370 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a ordinanza del Tribunale civile di Isernia. Il ricorrente deduceva la carenza di motivazione dell'atto per omessa allegazione dell'ordinanza richiamata, contestava la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del contribuente e denunciava difetto di prova e di istruttoria da parte della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto noto l'atto al contribuente senza adeguata verifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'avviso di liquidazione deve garantire l'adeguata informazione al contribuente e che l'obbligo di allegazione della sentenza/ordinanza sussiste quando il documento non sia noto integralmente e legalmente al contribuente o quando l'avviso non riproduca gli elementi essenziali (anche matematici) utili al calcolo dell'imposta. La decisione impugnata della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 ... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    Stabilisce l'obbligo di motivazione e l'obbligo di allegare l'atto richiamato, salvo che il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza dell'atto; tutela il diritto di difesa evitando che il contribuente debba svolgere ricerche per esercitare le proprie facoltà.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 54, comma 4-5

    "Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare (...) e la somma da pagare"

    Testo normativo che impone l'indicazione degli estremi e dell'importo nell'avviso di liquidazione; la giurisprudenza interpreta che l'indicazione può essere sufficiente quando la sentenza sia nota al contribuente, ma non esime l'amministrazione dall'obbligo di rendere l'avviso autosufficiente informativamente se la conoscenza non è certa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    Prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato salvo che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale; conferma il principio di autosufficienza informativa dell'avviso.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; rilevante nella discussione sulla presunzione di conoscenza dell'atto da parte del contribuente e sull'onere probatorio dell'amministrazione in merito alla notifica/comunicazione dell'ordinanza.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sul procedimento e sulla valutazione globale della prova; richiamate rispetto all'asserita omissione di esame di fatto decisivo e alla necessità di motivazione del giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Norma sul procedimento davanti alle Commissioni tributarie; richiamata in relazione ai criteri di motivazione e istruttoria del giudice tributario.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi richiamati dallo Statuto del contribuente; orientano la valutazione sulla completezza motivazionale dell'avviso.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione deve essere autosufficiente sul piano informativo: deve consentire al contribuente di individuare agevolmente la base imponibile, l'aliquota e l'importo richiesto, sia mediante allegazione dell'atto richiamato, sia mediante riproduzione del suo contenuto essenziale nell'avviso.
  • L'obbligo di allegare la sentenza o l'ordinanza sussiste quando il documento non sia già integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente; se il contribuente ha già piena conoscenza dell'atto (es. è parte e ha ricevuto la pronuncia), l'allegazione può non essere necessaria.
  • Non è valida una presunzione automatica di conoscenza dell'atto: l'amministrazione deve poter dimostrare (o il giudice valutare) che il contribuente aveva effettiva possibilità di conoscere l'atto; in caso di dubbio l'omissione di allegazione può rendere l'avviso carente di motivazione.
  • Il giudice tributario, nel sindacare un avviso di liquidazione, deve verificare concretamente se il corredo informativo (testo dell'avviso + allegati/referenze) sia idoneo a spiegare i criteri di calcolo dell'imposta; se non lo è, l'atto va annullato o rinviato per integrazione.
  • La mera indicazione di data e numero della sentenza è sufficiente solo se sia certo o ragionevolmente presumibile che il contribuente abbia avuto pregressa conoscenza dell'atto; in caso contrario l'amministrazione deve allegare o riprodurre gli elementi essenziali.
  • In situazioni simili, il contribuente che riceve un avviso privo di allegato utile dovrebbe contestare la carenza di motivazione e richiedere l'allegazione della pronuncia o la riproduzione degli elementi essenziali; l'amministrazione dovrebbe invece allegare gli atti non certemente conosciuti dal contribuente per evitare annullamenti.

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