Sentenza n. 225/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Classe n. -OMISSIS- di data 30 agosto 2022, con il quale è stata disposta la non ammissione dello studente alla classe successiva; - della scheda di data 30 agosto 2022 denominata “Proposta di voto 2° periodo”; - dei verbali delle prove d’esame sostenute dallo studente; - della nota della dirigente scolastica di data 26 ottobre 2022, contenente il riscontro negativo alla richiesta di revisione del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva; - delle griglie di valutazione degli alunni con DSA riferite alle prove d’esame; - con domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché i ricorrenti, con atto depositato prima dell’udienza di merito, avevano dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, compresa la domanda risarcitoria. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sui vizi dedotti contro la non ammissione. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite per giusti motivi.
Atto impugnato: non ammissione dello studente alla classe successiva, disposta dal Consiglio di Classe dopo gli esami di recupero, nonché gli atti presupposti e il diniego di revisione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente, affetto da dislessia, disortografia e discalculia e destinatario di un piano didattico personalizzato (PDP), non era stato ammesso alla classe successiva dopo avere riportato esito negativo negli esami di recupero di Matematica, Scienze e Tecnologie Applicate e Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica. I ricorrenti deducevano: violazione del PDP, perché in alcune materie erano state somministrate prove identiche a quelle di altri studenti e con i medesimi tempi; difetto di motivazione, per l’assenza di una valutazione complessiva e del riferimento al DSA; travisamento dei fatti, in relazione alla formulazione asseritamente equivoca di alcuni quesiti di Scienze e Tecnologie Applicate; mancata valutazione di un disegno a mano libera nella prova di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica; ulteriore violazione del PDP, per l’eccessiva difficoltà e la presentazione disordinata degli esercizi della prova di Matematica. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda, ritenendo che l'istituto avesse applicato le misure compensative e dispensative previste dal PDP e che, per gli alunni con DSA, non fosse consentita una riduzione del livello di competenze richiesto, dovendo essere applicati i medesimi criteri di valutazione degli altri alunni.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
legge 8 ottobre 2010, n. 170
La disciplina degli alunni con DSA prevede misure compensative e dispensative, senza riduzione del livello di competenze richiesto per il superamento dell'anno o del ciclo scolastico.
legge 5 febbraio 1992, n. 104
Richiamata per distinguere gli alunni con disabilità dagli alunni con DSA, ai quali si applica il PDP anziché il PEI, salvo il caso in cui il PDP assuma anche funzione di PEI.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione sopravvenuta della parte di non avere più interesse a coltivare il ricorso, riferita anche alla domanda risarcitoria, determina l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse e preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti.
- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, il piano didattico personalizzato deve assicurare le misure compensative e dispensative previste, ma non comporta di per sé la riduzione del livello di competenze richiesto né l'applicazione di criteri di valutazione differenziati rispetto agli altri alunni.
- Una volta garantito lo svolgimento delle prove mediante le misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato, l'amministrazione scolastica può applicare agli alunni con DSA i medesimi criteri di valutazione del rendimento utilizzati per gli altri studenti; obiettivi di apprendimento differenziati sono collegati, di regola, alla diversa disciplina degli alunni con disabilità e al relativo piano educativo individualizzato.
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