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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11330/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, fondati su spese e incrementi patrimoniali, tra cui locazioni e acquisti immobiliari e l’acquisto di due autovetture. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, aveva parzialmente accolto le impugnazioni determinando in 100.000 euro per ciascuna annualità il reddito del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 14 ottobre 2013, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale del contribuente, ritenendo non dimostrata la provvista necessaria per gli acquisti contestati e respingendo sia la contestazione sull’individuazione del soggetto passivo sia l’eccezione di decadenza per il 2004. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione carente e manifestamente illogica, in particolare per l’imputazione al contribuente di beni-indice intestati alla madre; (2) violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe fatto riferimento generico al nucleo familiare senza considerare che le spese e gli acquisti erano stati sostenuti dalla madre convivente; (3) violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per decadenza dal potere accertativo, contestando l’applicazione del termine più lungo; (4) omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla documentazione prodotta per dimostrare la disponibilità della provvista finanziaria in capo alla madre. Il contribuente aveva inoltre dedotto che la nuda proprietà dell’immobile di Entreves era stata acquistata da lui; per le altre spese e gli altri beni indici, la sentenza dà atto che i contratti risultavano intestati alla madre convivente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva motivato l’imputazione dell’immobile di Entreves rilevando che la nuda proprietà era stata acquistata dal contribuente; il riferimento al nucleo familiare costituiva un ulteriore argomento in diritto e non rendeva illogica la motivazione. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente: l’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di giustificare le spese anche richiamando i redditi dei familiari conviventi, ma richiede prova documentale della disponibilità dei redditi, della loro entità e della durata del possesso, senza esigere la dimostrazione dell’effettivo impiego per ciascuna spesa; la CTR non aveva esaminato i fatti emergenti dalla documentazione bancaria prodotta e aveva liquidato la prova con un’affermazione apodittica. Ha rigettato il terzo motivo: era incontestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, che giustificava l’applicazione del termine più lungo per l’accertamento, mentre la dedotta esenzione era rimasta generica. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, espressivi di un orientamento consolidato, ribadito anche da Cass.,Sez Sesta, n. 22025 del 21 settembre 2017, e che il Collegio condivide, è indubitabile che la nozione di “nucleo familiare”, inserita nell’art. 38 cit., assolve a una funzione di alleggerimento dell’onere della prova addossato al contribuente, il quale può giustificare la provenienza della disponibilità finanziaria per le spese contestate facendo riferimento anche al reddito dei familiari conviventi.

    Nel giudizio di accertamento sintetico il contribuente può giustificare la provvista per le spese contestate anche con i redditi dei familiari conviventi. Deve tuttavia fornire documentazione sulla disponibilità di tali redditi, sulla loro entità e sulla durata del possesso; non è necessario provare l’effettivo utilizzo per sostenere le singole spese, ma occorrono elementi che rendano possibile o plausibile tale impiego.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    E’, invero, incontestato che l’applicazione del più lungo termine per procedere all’accertamento derivi dalla circostanza, altrettanto pacifica, che il ricorrente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e la circostanza, dallo stesso dedotta, di essere soggetto esente è rimasta affermazione oltremodo generica.

    Nel caso esaminato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi giustificava l’applicazione del termine più lungo per procedere all’accertamento; la generica affermazione del contribuente di essere esente non era sufficiente a superare tale presupposto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La C.T.R. ha rigettato il motivo di appello, relativo alla erronea identificazione del soggetto passivo d’imposta, motivando principalmente sulla circostanza che la nuda proprietà dell’immobile di Entreves era stata acquistata dal contribuente, mentre l’affermazione secondo la quale ” prassi e giurisprudenza ritengono che l’accertamento effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, debba tenere conto del nucleo familiare” integra ulteriore argomento motivazionale, in diritto, del quale non si apprezza l’illogicità, censurabile, in ipotesi (come effettivamente avvenuto con il secondo motivo di ricorso) sotto l’egida della violazione o falsa applicazione di legge.

    La contestazione della motivazione non è fondata quando la decisione presenta una ragione motivazionale principale idonea a spiegare la statuizione e l’ulteriore riferimento al nucleo familiare costituisce un argomento giuridico distinto, la cui eventuale erroneità va censurata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Inoltre, la Commissione tributaria regionale, a fronte della copiosa documentazione allegata dal ricorrente al fine di dimostrare in capo alla madre la disponibilità della provvista finanziaria, ha omesso di esaminare i fatti emergenti da tale documentazione bancaria, non essendo idonea a integrare motivazione l’apodittica affermazione il contribuente non fornisce prove documentali certe relative alla provvista necessaria per potere effettuare gli acquisti.

    È viziata per omesso esame la decisione che, a fronte di documentazione bancaria prodotta per dimostrare la disponibilità della provvista, non esamina i fatti da essa emergenti e si limita ad affermare apoditticamente che la prova documentale non è stata fornita.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico, il contribuente può contrastare la ricostruzione del reddito facendo valere la disponibilità di redditi appartenenti ai familiari conviventi, poiché la nozione di nucleo familiare prevista dall’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973 attenua l’onere probatorio gravante sul contribuente.
  • Per provare che le spese contestate trovano copertura nei redditi di un familiare convivente, il contribuente deve documentare la disponibilità delle risorse, la loro entità e la durata del possesso. Non deve dimostrare l’effettivo impiego di quelle somme per ciascuna spesa, ma deve offrire elementi dai quali emerga che l’impiego sia avvenuto o avrebbe potuto avvenire.
  • Il giudice di merito non può respingere in modo apodittico la prova della provvista finanziaria: quando è prodotta documentazione bancaria specificamente destinata a dimostrare la disponibilità delle risorse, deve esaminare i fatti che ne emergono e motivare la valutazione probatoria.
  • L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi giustifica, nel caso considerato, l’applicazione del termine più lungo per l’accertamento; una mera e generica allegazione di esenzione non è sufficiente a contestarne il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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