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Sentenza

Sentenza n. 2730/2026 - Milano, Sezione 1

per l'esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 111/2025, depositata e resa pubblica il 12 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 877/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 5 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 21 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202504557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente e a pagare le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 111/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nella pronuncia, oltre al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 5 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di chiedere l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR ha utilizzato tale rimedio per imporre al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; il TAR ha autorizzato il commissario ad acta a utilizzare tali strumenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, avente efficacia esecutiva, non sia stata eseguita dopo la notificazione del titolo e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza esecutiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine prefissato, indicando gli adempimenti necessari.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere agli strumenti finanziari previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, per assicurare l'effettiva esecuzione del titolo.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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