Cassazione Penale, Ordinanza n. 23617/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per omesso versamento di ritenute. Il primo motivo deduceva la mancata contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, sostenendo che ciò gli avrebbe impedito di effettuare il versamento delle ritenute dovute. Il ricorso era inoltre diretto a contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi rilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo nuovo rispetto ai motivi di appello e comunque non supportato da allegazioni documentali necessarie; ha inoltre reputato congrua la motivazione sulla gravità del fatto e sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., poiché l'importo non versato era circa il doppio della soglia di rilevanza penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata ritenuta manifestamente infondata la doglianza relativa alla contestazione/notifica dell'accertamento, perché nuova e priva di supporto documentale; è stata inoltre confermata la motivazione di merito sull'esclusione della particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e l'entità dell'importo non versato.
Norme richiamate
art. 2 l. 638/1983
Indica il reato di omesso versamento delle ritenute contestato all'imputato; la decisione non ne discute il contenuto, ma lo assume come titolo di condanna confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione della concreta offensività secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare tutti i parametri possibili.
art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro di riferimento per il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili come primo motivo questioni nuove rispetto ai motivi di appello, soprattutto quando il ricorrente non alleghi gli atti o i documenti necessari a consentire il controllo della Corte.
- La doglianza relativa alla mancata contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, se non supportata da specifica documentazione, è manifestamente infondata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare la tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma può motivare richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi, senza analisi analitica di tutti i fattori astrattamente rilevanti.
- L'entità dell'importo non versato, se significativamente superiore alla soglia di punibilità, può costituire elemento sufficiente a escludere la particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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