Sentenza n. 2084/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Napoli del -OMISSIS-, di emissione della informativa antimafia interdittiva ex artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 e rigetto di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cd. white list, ivi inclusa, se ed in quanto possa occorrere, la nota di trasmissione prot. -OMISSIS-; b) di tutti gli atti presupposti, ed in particolare di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini dell’adozione del provvedimento ostativo, quali: b.1. la missiva/segnalazione n. -OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli; b.2. la missiva del Comando Provinciale di Avellino n.-OMISSIS-; b.3. l’informativa n.-OMISSIS- del Comando Provinciale di Avellino; b.4. il verbale-OMISSIS- della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia, svoltasi in data -OMISSIS-; c) nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società, ivi incluse: d) la Determinazione del settore LL.PP. del Comune di Tufino n. -OMISSIS- di recesso del contratto stipulato con la ricorrente società a seguito di trattativa MEPA -OMISSIS-, avente ad oggetto “Gestione dei servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per 2 anni”, in ragione e per l’effetto dell’emissione dell’Informativa antimafia interdittiva, adottata dalla Prefettura di Napoli, n. -OMISSIS-; e) la Determina a contrarre, adottata dal Comune di Tufino, n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiani e manutenzione del cimitero comunale, in ragione del recesso di cui sub d); nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione, ex art. 65 c.p.a., della documentazione richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato sub a), ovvero: la missiva/segnalazione n. -OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli; la missiva n.-OMISSIS-; l’informativa n.-OMISSIS- del Comando Provinciale di Avellino; il verbale-OMISSIS- della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia, svoltasi in data -OMISSIS-. quanto ai motivi aggiunti depositati il 1°/4/2025: a) del provvedimento dell’Albo Gestori Ambientali - sezione regionale della Campania prot. -OMISSIS-, di cancellazione dall’iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali – iscrizione N: -OMISSIS- bis, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera f), del D.M. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, unitamente alla nota di trasmissione che si impugna anch’essa, per quanto possa occorrere; b) della deliberazione della Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali, adottata in -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la cancellazione dall’Albo, relativamente a tutte le iscrizioni della società ricorrente, richiamata nel provvedimento impugnato sub a); c) di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva con rigetto dell'iscrizione nella white list, recesso comunale da un contratto di servizi cimiteriali, nuova determina a contrarre, cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, il rigetto dell'iscrizione nella white list e gli atti istruttori posti a fondamento della misura, chiedendo anche l'esibizione della documentazione richiamata nel provvedimento prefettizio. Sono stati inoltre impugnati il recesso del Comune di Tufino dal contratto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali e la successiva determina a contrarre per un nuovo affidamento. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato la cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali per sopravvenuta carenza di un requisito. Gli atti sono stati censurati per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Prima dell'udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato che, essendo stata decisa la messa in liquidazione della società, era sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della società di non avere più interesse alla pronuncia, determinata dalla decisione di porre la società in liquidazione, imponeva una decisione in rito conforme al principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente, in considerazione degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della pronuncia definitoria.
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Base normativa dell'informativa antimafia interdittiva impugnata, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Base normativa dell'informativa antimafia interdittiva impugnata, senza esame nel merito da parte del TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il venir meno dell'interesse sia rappresentato in modo espresso e non vi siano ragioni per dubitarne.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di procedere d'ufficio all'esame del merito di una controversia quando la parte titolare dell'interesse azionato dichiari che tale interesse è venuto meno; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →