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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33725/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura sulla motivazione e sulla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., con richiesta di derubricazione del reato di rapina aggravata a violenza privata ex art. 610 c.p.: si deduceva contraddittorietà e illogicità della ricostruzione dei fatti, l'inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (Samba Malik e Fatty Malang) e dei testi Cartei e Cerbioni, e si sosteneva che l'imputato avrebbe agito solo per impedire riprese video e non per sottrarre definitivamente il telefono. Secondo motivo: censura sul diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6) c.p., sostenendo che il risarcimento del danno e la natura estemporanea del fatto giustificavano l'applicazione dell'attenuante in favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione adeguata e logica, richiamando la ampia motivazione del primo grado e i riscontri forniti dalle dichiarazioni delle persone offese e dei testi. Ha confermato la qualificazione del fatto come rapina aggravata, richiamando il principio secondo cui la perdita del controllo del bene, anche momentanea, integra la rapina e non la violenza privata. Ha altresì ritenuto corretta la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6) c.p., in mancanza di prova dell'integrale e effettivo risarcimento prima del giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole di valutazione della prova testimoniale: la Corte ha applicato i criteri di valutazione della attendibilità dei testimoni e ha ritenuto non decisive le contraddizioni denunciate dalla difesa, quando la valutazione complessiva delle prove conferma il convincimento.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata: la Corte ha distinto tra violenza privata e rapina, affermando che quando la vittima perde il controllo del bene, anche momentaneamente, e l'agente consegue la disponibilità autonoma della cosa, il fatto configura rapina e non violenza privata.

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    Circostanza attenuante per aver riparato il danno prima del giudizio: la Corte ha ritenuto che l'applicazione richiede la prova dell'integrale ed effettivo risarcimento prima del giudizio; in mancanza di tale prova l'attenuante non sussiste anche se è stato comunque riconosciuto il risarcimento ai fini di generica attenuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la determinazione equitativa della somma da versare alla cassa delle ammende, in assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • La perdita del controllo della cosa da parte della vittima, anche se momentanea, è elemento idoneo a integrare il reato di rapina anziché quello di violenza privata.
  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6) c.p. occorre provare l'integrale e effettivo risarcimento del danno prima del giudizio; un generico risarcimento non basta.
  • Le contraddizioni nelle dichiarazioni delle vittime o dei testi rilevano ai fini della credibilità solo se incidono sul nucleo essenziale della ricostruzione fattuale; contraddizioni non decisive non invalidano la valutazione complessiva delle prove.
  • In caso di doppia conforme (conferma della sentenza di primo grado in appello), il giudice d'appello non è obbligato a riesaminare in modo analitico tutte le censure difensive: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri di avere considerato i fatti decisivi.
  • Le contestazioni di bias o rancore del teste devono essere supportate da elementi concreti che ne compromettano l'attendibilità in relazione agli elementi essenziali del fatto, altrimenti il giudice può ritenere il racconto confermato da altri riscontri.
  • Per far valere l'assenza di un elemento materiale probatorio (es. registrazioni video), l'affermazione difensiva deve essere corroborata da elementi obiettivi; la sola versione dell'imputato contraria alle risultanze non è automaticamente preferibile.

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