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Sentenza

Sentenza n. 8506/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del Decreto prot. -OMISSIS-del 13 gennaio 2023 con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso la classe di insegnamento AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra) e per la Regione Lazio; - della stessa graduatoria di merito per la classe la classe di insegnamento AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra) e per la Regione Lazio, allegata al Decreto di cui supra nella parte in cui attribuisce un punteggio erroneo in esito alla valutazione dei titoli; - ove interpretato successivamente come lesivo delle ragioni di chi ricorre, dello stesso Bando n. 499/2020 (Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado GU n.34 del 28-4-2020); - di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali ed i provvedimenti di estremi sconosciuti dell’Amministrazione e della Commissione con cui siano stati determinate le valutazioni di attribuzione 2 dei punteggi e la Tabella di valutazione dei titoli che contiene l’attribuzione e la distribuzione dei vari punteggi ai titoli dichiarati da chi ricorre e nella parte in cui è decurtata del punteggio dovuto per il titolo aggiuntivo Diploma accademico di vecchio ordinamento in Chitarra conseguito il -OMISSIS- presso "-OMISSIS-" di -OMISSIS- - 10/10 (titolo aggiuntivo) dichiarato dal ricorrente nella propria domanda; - della Tabella Allegato B al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021“Titoli Secondaria” indicata come “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; Allegato C) al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020; Tabella A) allegata al D.M. n. 259 del 9.5.2017 ove siano interpretati lesivamente rispetto alla posizione del ricorrente; - ove sia necessario, perché interpretati nel senso della mancata attribuzione del giusto punteggio al titolo di accesso al concorso dichiarato dal ricorrente, del decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno” e del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, con particolare riferimento all’art. 6; - ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell’esito qui impugnato, del Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, del decreto del Capo 3 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; - ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499; - del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Giustizia amministrativa202305170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe AB56 nella Regione Lazio, nella parte in cui non attribuisce punteggio per il diploma accademico di vecchio ordinamento in Chitarra indicato come titolo aggiuntivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso ordinario per la classe AB56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (Chitarra), aveva indicato come titolo di accesso un diploma accademico di secondo livello in Chitarra e, come titolo aggiuntivo, un diploma accademico di vecchio ordinamento in Chitarra, oltre a un ulteriore diploma accademico di secondo livello in Musica da camera. Pur avendo superato le prove ed essendo stato collocato al quarto posto, l'Amministrazione gli attribuiva il punteggio per titoli senza valutare il diploma di vecchio ordinamento, ritenendolo già valutato come titolo di accesso. Il ricorrente deduceva la violazione della lex specialis, dell'art. 1 del d.P.R. 487/1994, dell'art. 1, commi 102, 103 e 107, della legge n. 228/2012, nonché dei principi di parità di trattamento, uguaglianza, proporzionalità, trasparenza, buon andamento e legittimo affidamento, oltre a eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e contraddittorietà. Sosteneva che il diploma di vecchio ordinamento fosse un titolo autonomo e valutabile come titolo aggiuntivo secondo la tabella dei titoli. Il Ministero sosteneva invece che tale diploma non fosse un titolo distinto dal diploma accademico di secondo livello e che l'equipollenza rilevasse soltanto ai fini dell'ammissione al concorso.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. In base all'art. 1, commi 102, 103 e 107, della legge n. 228/2012 e al d.m. n. 331/2019, i diplomi finali del previgente ordinamento AFAM, conseguiti nei presupposti previsti dalla legge e congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello; la tabella di corrispondenza ricomprende il diploma di Chitarra. L'equipollenza esprime lo stesso valore legale dei titoli e non consente di considerarli come un unico titolo quando il candidato possiede entrambi. La tesi ministeriale non trova riscontro normativo e determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chi possiede un solo titolo e chi ne possiede due distinti e di pari valore legale. Inoltre, la limitazione dell'equipollenza ai soli fini dell'ammissione ai concorsi riguarda l'equiparazione dei diplomi AFAM alle lauree; non esclude la valutazione autonoma dei diplomi AFAM quando la lex specialis prevede direttamente la valutabilità dei diplomi di vecchio e nuovo ordinamento. Il punto B.4.7 della tabella di valutazione titoli indica infatti autonomamente il diploma di laurea di vecchio ordinamento, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il diploma accademico di vecchio ordinamento e il diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso. La mancata attribuzione del punteggio è quindi illegittima. Sono annullati, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la graduatoria e gli atti presupposti nella parte relativa alla non valutazione del diploma e alla conseguente determinazione del punteggio, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione conformi al vincolo conformativo. Le spese sono integralmente compensate, fermo l'onere di rifusione del contributo unificato eventualmente versato dalla parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 102, 103 e 107, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi ... i diplomi accademici di secondo livello ... sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale ...; i diplomi finali ... del previgente ordinamento ... sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello

    I diplomi AFAM di vecchio ordinamento, nei presupposti previsti, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello e hanno il medesimo valore legale; l'equipollenza non li trasforma in un unico titolo né impedisce la loro autonoma valutazione quando entrambi siano posseduti.

  • art. 1 d.m. 10 aprile 2019, n. 331

    I diplomi finali ... a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento ... sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata

    La tabella di corrispondenza rende il diploma di Chitarra equipollente al diploma accademico di secondo livello in Chitarra.

  • punto B.4.7 della Tabella di valutazione dei titoli

    Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso ...

    La formulazione della tabella, mediante l'elencazione congiunta dei titoli, consente di considerarli autonomamente valutabili come titoli aggiuntivi rispetto al titolo di accesso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di compensazione delle spese, il contributo unificato eventualmente versato dalla parte vittoriosa deve essere rifuso dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • L'equipollenza tra un diploma accademico AFAM di vecchio ordinamento e un diploma accademico di secondo livello attribuisce ai titoli il medesimo valore legale, ma non ne comporta l'identità materiale né impedisce la loro autonoma valutazione quando il candidato possieda entrambi i titoli.
  • Quando la lex specialis di un concorso prevede la valutabilità, come titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, sia del diploma accademico di vecchio ordinamento sia del diploma accademico di secondo livello, ciascun titolo posseduto deve essere valutato autonomamente secondo la tabella applicabile.
  • La previsione dell'equipollenza dei diplomi AFAM alle lauree ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi non può essere interpretata nel senso di escludere la valutazione autonoma dei diplomi di vecchio e nuovo ordinamento nei concorsi che li contemplino direttamente come titoli valutabili.
  • È illegittima la mancata attribuzione del punteggio per un diploma AFAM di vecchio ordinamento ulteriore rispetto al titolo di accesso, quando l'Amministrazione fondi il diniego su una pretesa assimilazione del titolo al diploma accademico di secondo livello priva di base normativa e incompatibile con la disciplina dell'equipollenza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiconoscimento dei titoli di studio
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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