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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21120/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avanti la Corte di appello di Lecce per tardività. Lamentava la violazione dell'art. 585, comma 1‑bis (e, in motivi collegati, riferimenti a norme sul termine e sulle procure speciali) e vizio di motivazione perché la Corte aveva ritenuto che non spettasse all'imputato la proroga di 15 giorni prevista per l'impugnazione del difensore dell'imputato "giudicato in assenza", sostenendo invece che l'imputato non fosse stato assente per l'intero giudizio a causa della sua successiva comparizione e della revoca formale della dichiarazione di assenza. Il difensore aveva inoltre fatto valere che la procura speciale depositata riguardava solo l'impugnazione e non escludeva il diritto alla proroga, e che formalmente la dichiarazione di assenza era intervenuta consentendo al ricorrente di confidare nella proroga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Dall'esame degli atti risultava che l'imputato, dichiarato assente il 08/11/2023, era poi comparso il 24/06/2024 e la dichiarazione di assenza era stata formalmente revocata; pertanto non si poteva applicare l'art. 585, comma 1‑bis (la proroga di 15 giorni si applica solo a chi sia stato assente per l'intero giudizio). Per queste ragioni la Corte ha confermato la decisione sulla tardività dell'appello. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e gli ha imposto il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1‑bis)

    aumento di 15 giorni dei termini unicamente per l'impugnazione del difensore dell'imputato "giudicato in assenza"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la proroga di 15 giorni spetta solo se l'imputato non ha partecipato ad alcuna udienza del giudizio di primo grado (ossia è stato "giudicato in assenza" per l'intero procedimento); non si applica quando l'imputato è comparso in una udienza e la dichiarazione di assenza è stata revocata

  • art. 420, comma 2‑ter, cod. proc. pen.

    l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula o dopo essere comparso in una udienza non compare alle successive ... è considerato presente ed è assistito dal difensore

    La Corte ritiene che la comparizione anche non continuativa fa venire meno lo stato di "giudicato in assenza" e impedisce quindi l'applicazione della proroga prevista dall'art. 585, comma 1‑bis

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e), e comma 1 lett. c))

    Articolano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali e vizio di motivazione (lett. b) ed e)). La Corte richiama altresì la possibilità di accesso agli atti per error in procedendo ai sensi della lett. c) comma 1

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte segnala che il procedimento in cassazione si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, ai sensi di questa norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità, il disposto per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma stimata di € 3.000,00

  • Corte cost. sent. n. 186/2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione al principio per il quale l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può escludere l'obbligo del versamento; qui la Corte non ha ravvisato assenza di colpa

Massime di principio

  • La proroga di 15 giorni per l'impugnazione prevista dall'art. 585, comma 1‑bis, spetta esclusivamente all'imputato che sia stato "giudicato in assenza" per l'intero svolgimento del giudizio di primo grado (cioè che non abbia partecipato a nessuna udienza); la comparizione anche se non continuativa esclude tale beneficio.
  • Una dicitura formale nella sentenza (es. "libero assente") è mero errore materiale se dagli atti risulta che l'imputato è comparso successivamente: si guarda alla sostanza (comparse e revoche formali) e non solo all'intestazione.
  • La presenza di una procura speciale depositata non consente automaticamente di qualificare l'imputato come "assente" per tutta la durata del processo; è essenziale verificare la cronologia delle comparizioni e delle procure per valutare i termini d'impugnazione.
  • In caso di tardività dell'impugnazione la Corte può dichiarare l'appello inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende; è quindi fondamentale rispettare i termini o documentare in modo chiaro una causa legittima di proroga.
  • Chi impugna in cassazione per vizio di motivazione su questioni processuali può spingere la Corte ad esaminare gli atti (anche in presenza di error in procedendo), ma la Cassazione valuta la correttezza sostanziale della motivazione e l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi richiamati.

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