Cassazione Penale, Sentenza n. 33785/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza n. 50 del 19/02/2025 del Tribunale di Arezzo (giudice dell'esecuzione) che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione. Per proporre ricorso per cassazione il ricorrente nominava in data 1/03/2025 due difensori: l'avv. Vanessa Colnago e l'avv. Noemi Mariani (solo quest'ultima iscritta nell'albo dei patrocinanti in cassazione). La nomina dell'avv. Mariani è stata comunicata all'avv. Colnago il 4/03/2025, cioè dopo la scadenza del termine per impugnare (3/03/2025). L'avv. Colnago, difensore non cassazionista, ha quindi presentato il 12/03/2025 istanza di restituzione nel termine; il giudice dell'esecuzione ha trasmesso l'istanza a questa Corte ai sensi dell'art. 175 comma 4 c.p.p. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza.
La decisione
L'istanza di restituzione nel termine è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto decisivo che l'istanza era stata proposta dal difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (avv. Colnago) e non dall'avv. Mariani, cassazionista; la nomina/comunicazione della difesa cassazionista è intervenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, per cui non ha sanato l'irregolarità. La Corte ha richiamato la normativa forense e la giurisprudenza consolidata secondo cui le istanze dirette alla Corte di cassazione devono essere proposte da difensori iscritti nell'albo speciale, con conseguente inammissibilità della richiesta presentata da soggetto non legittimato.
Norme richiamate
art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione che legittima la trasmissione alla Corte di cassazione, quale giudice procedente, dell'istanza di restituzione nel termine proposta al giudice dell'esecuzione.
art. 585, cod. proc. pen.
Individua il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione; nel caso di specie il termine era scaduto il 3/03/2025 e la nomina cassazionista è stata comunicata dopo tale data.
Regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578, art. 4, comma 2
"Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed al consiglio nazionale forense per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33"
Principio dell'ordinamento forense che riserva il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione agli avvocati iscritti nell'albo speciale; applicato anche alle istanze (non solo ai ricorsi) dirette alla Corte.
D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1
Conferma la vigenza della disciplina ordinamentale richiamata (norme sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'iscrizione del difensore nell'albo speciale a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione; la Corte estende la rilevanza di tale requisito anche ad altre forme di patrocinio davanti alla Corte, come le istanze di rimessione in termini.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023 (Rv. 284816 - 01)
"deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori"
Precedente conforme che afferma l'inammissibilità dell'istanza presentata da difensore non cassazionista e conferma l'applicabilità della disciplina dell'albo speciale anche alle istanze di rimessione in termini.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 (Iannazzo) e altre pronunce citate
Giurisprudenza costante che sancisce l'obbligo di patrocinio da parte di avvocati iscritti nell'albo speciale per le attività processuali dirette alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Le istanze dirette alla Corte di cassazione (anche richieste di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.) devono essere proposte da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; se ciò non avviene, l'istanza è inammissibile.
- La data di comunicazione/nomina del difensore cassazionista è rilevante: una nomina comunicata dopo la scadenza del termine per impugnare non sana la mancata proposizione tempestiva dell'istanza da parte di un cassazionista.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve nominare ed attivare il difensore cassazionista prima della scadenza del termine per proporre ricorso; ciò vale anche per detenuti: occorre pianificare la tempestiva iscrizione e la trasmissione via PEC o altra forma idonea.
- Se l'istanza è stata presentata da difensore non cassazionista, la via corretta è la tempestiva sostituzione o integrazione con difensore cassazionista prima della scadenza, oppure il deposito diretto dell'istanza da parte del cassazionista; altrimenti il rischio è l'inammissibilità automatica.
- Il giudice dell'esecuzione può trasmettere all'ufficio competente della Corte di cassazione le istanze di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., ma la Corte verifica i requisiti di legittimazione del difensore che ha proposto l'istanza.
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