Sentenza del 21/01/2015 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Doppia residenza - Italia e Repubblica Ceca - Art. 4 Convenzione Italo Ceca - Centro degli interessi vitali - Relazioni economiche e personali più strette - Residenza, domicilio e studio legale in Repubblica Ceca - Iscrizione all'albo ed all'anagrafe in Italia - Acquisto di immobile per futuro trasferimento residenza - Irrilevanza - Residenza in Italia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della residenza fiscale in presenza di una doppia residenza formale tra Italia e Repubblica Ceca e il conseguente rischio di doppia imposizione. Il contribuente sosteneva che, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca, il centro dei suoi interessi vitali fosse in Repubblica Ceca, dove aveva residenza, domicilio e sede dello studio legale. L'Amministrazione valorizzava invece gli elementi di collegamento con l'Italia, tra cui l'iscrizione all'albo degli avvocati e all'anagrafe italiana, nonché l'acquisto di un immobile destinato a un futuro trasferimento.
La decisione
La sentenza ha escluso la residenza fiscale in Italia ai fini convenzionali. È stato ritenuto prevalente il criterio del centro degli interessi vitali, individuato nella Repubblica Ceca sulla base delle relazioni personali ed economiche più strette del contribuente. I redditi derivanti dall'attività professionale svolta presso lo studio legale in Repubblica Ceca sono stati considerati tassabili esclusivamente in tale Stato. L'iscrizione all'albo professionale e all'anagrafe italiana non è stata ritenuta sufficiente a radicare la residenza fiscale italiana, poiché funzionale al mantenimento dell'abilitazione professionale; anche l'acquisto di un immobile destinato a un futuro trasferimento è stato considerato irrilevante.
Norme richiamate
Art. 10 della Costituzione italiana
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
La disposizione sostiene la prevalenza degli obblighi internazionali e delle convenzioni contro le doppie imposizioni sulle norme interne incompatibili, quando occorre risolvere un conflitto di residenza fiscale.
Art. 4 della Convenzione tra Italia e Repubblica Ceca contro le doppie imposizioni
Centro degli interessi vitali
In caso di doppia residenza, la residenza convenzionale viene individuata considerando il luogo in cui la persona mantiene le relazioni personali ed economiche più strette. Nel caso concreto tale centro è stato individuato in Repubblica Ceca.
Massime di principio
- In caso di doppia residenza formale tra due Stati, occorre applicare prioritariamente la convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra gli Stati, verificando i criteri convenzionali di collegamento.
- Il centro degli interessi vitali si determina attraverso una valutazione complessiva delle relazioni personali ed economiche effettive, non sulla base di un singolo dato formale.
- L'iscrizione all'anagrafe italiana o a un albo professionale italiano non determina automaticamente la residenza fiscale italiana quando tali iscrizioni sono giustificate da esigenze professionali o normative e il nucleo effettivo dell'attività e della vita del contribuente si trova all'estero.
- La disponibilità o l'acquisto di un immobile in Italia, se destinato a un futuro trasferimento e non accompagnato da effettiva stabile dimora o da relazioni prevalenti in Italia, può non essere sufficiente a fondare la residenza fiscale italiana.
- Per dimostrare la residenza convenzionale estera è opportuno documentare residenza, domicilio, sede dell'attività professionale, luogo di produzione dei redditi, relazioni personali, permanenza abituale e assolvimento degli obblighi fiscali nello Stato estero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 978 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 980 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 983 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 984 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 985 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 gen 2015Sentenza del 21/01/2015 n. 986 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →