Sentenza del 24/09/2018 n. 1483 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Motivazione nell'avviso di accertamento della rendita catastale - Presupposti a fondamento della pretesa di un atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento della rendita catastale per asserita insufficienza della motivazione. In particolare, sosteneva che l'atto impositivo non esplicitasse adeguatamente i presupposti della pretesa e i criteri utilizzati dall'Ufficio per determinare la nuova rendita. La questione riguardava quindi il livello di dettaglio necessario affinché il destinatario potesse comprendere le ragioni dell'accertamento, valutarne l'oggettività e decidere se aderire o proporre opposizione.
La decisione
La Suprema Corte ha affermato che, nell'accertamento della rendita catastale, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio, purché tali elementi consentano al contribuente di comprendere i presupposti concreti della pretesa. Non è quindi sempre necessaria un'illustrazione analitica di ogni passaggio valutativo, se l'atto contiene informazioni sufficienti a rendere conoscibili i dati posti a fondamento della rendita e a permettere un'effettiva difesa.
Norme richiamate
Norme in materia di motivazione degli atti impositivi e di accertamento della rendita catastale
L'obbligo di motivazione si esaurisce con "la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio".
La motivazione dell'avviso è sufficiente quando espone i dati oggettivi e i presupposti essenziali della determinazione, consentendo al destinatario di comprendere la pretesa e di difendersi. Non occorre necessariamente una motivazione estesa o una dettagliata descrizione di ogni valutazione interna dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Un atto impositivo deve indicare, anche in forma sintetica, i fatti e i dati oggettivi sui quali si fonda la pretesa fiscale o catastale.
- La motivazione è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la ragione dell'atto, verificarne l'oggettività e valutare se contestarlo; non è richiesta una spiegazione meramente prolissa.
- La semplice indicazione di dati oggettivi non basta quando tali dati sono generici, incompleti o non permettono di ricostruire il percorso che conduce alla rendita o alla maggiore pretesa.
- In una situazione analoga, occorre verificare concretamente se l'avviso riporti gli elementi identificativi dell'immobile, i dati rilevati dall'Ufficio e i criteri essenziali utilizzati: se questi sono comprensibili, la contestazione per difetto di motivazione è meno probabile.
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