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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento interdittivo depositato dal Comune di Tortolì il 21.9.2022 nel portale SUAP, non notificato al ricorrente, con il quale il Responsabile dell’Area Governo del Territorio - Edilizia Privata ha annullato <<gli effetti della Comunicazione interventi di edilizia libera a sanatoria […] ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii.>> e ha disposto contestualmente <<l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla stessa [comunicazione interventi di edilizia libera in sanatoria: ndr] e la rimozione degli eventuali effetti da essa prodotti>>; 2) la comunicazione del 7.9.2022 con la quale il Comune di Tortolì comunicava il preavviso di diniego in ordine all’istanza, assegnando il termine di dieci giorni per l’invio di deduzioni difensive; 3) del regolamento n. 51 del 2020; 4) di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso; e per l’accertamento del diritto soggettivo della ricorrente a mantenere il dehor per cui è causa, diritto riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale e strumentale al godimento del diritto soggettivo al lavoro ed all’iniziativa economica privata, in conformità con la legislazione nazionale e regionale; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.5.2023: per l’annullamento: 1) dell’ordinanza del Responsabile dell’Area Governo del Territorio – Edilizia Privata numero 9 del 22.2.2023, con la quale si ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica dell’ordinanza; 2) di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso; e per l’accertamento del diritto soggettivo della ricorrente a mantenere il dehor per cui è causa, diritto riconosciuto dalla legislazione nazionale e regionale e strumentale al godimento del diritto soggettivo al lavoro ed all'iniziativa economica privata, in conformità con la legislazione nazionale e regionale; III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.6.2023: per l’annullamento parziale dei seguenti atti: 1) deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Tortolì n. 5 del 12.1.2023, di approvazione del “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili”, e i suoi allegati, pubblicata nel sito del Comune di Tortolì in data 17.5.2023; 2) “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili”, pubblicato nel sito del Comune di Tortolì in data 17.5.2023; 3) allegati tecnici al predetto Regolamento: “A – occupazione suolo pubblico”; “B – via Monsignor Virgilio occupazione suolo pubblico”, pubblicati nel sito del Comune di Tortolì in data 17.5.2023; 4) ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso; IV) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.10.2024: per l’annullamento parziale dei seguenti atti: 1) deliberazione del Comune di Tortolì n. 29 del 29.6.2024, avente ad oggetto “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili – approvazione”; 2) del “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature amovibili”, approvato con la delibera di cui sopra; 3) degli allegati tecnici al predetto Regolamento: “A – occupazione suolo pubblico”; “B – via Monsignor Virgilio occupazione suolo pubblico”, approvato con la delibera di cui sopra; 4) di ogni atto presupposto, inerente e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202200696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo relativo alla comunicazione di edilizia libera a sanatoria per un dehor, ordinanza di demolizione e successive regolamentazioni comunali sull'occupazione del suolo pubblico con dehors

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva annullato gli effetti della comunicazione di interventi di edilizia libera a sanatoria, vietato la prosecuzione dell'attività e disposto la rimozione degli effetti prodotti. Ha inoltre impugnato il relativo preavviso di diniego, l'ordinanza di demolizione delle opere abusive, nonché, con successivi motivi aggiunti, le deliberazioni e i regolamenti comunali disciplinanti l'occupazione del suolo pubblico con dehors e i relativi allegati tecnici. La ricorrente aveva chiesto anche l'accertamento del diritto a mantenere il dehor, quale strumentale all'esercizio dell'attività lavorativa e dell'iniziativa economica privata. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della nota congiunta depositata dalla ricorrente e dal Comune, nella quale le parti hanno dichiarato che erano sopravvenute circostanze tali da far venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. In applicazione del principio dispositivo, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    annullato «gli effetti della Comunicazione interventi di edilizia libera a sanatoria […]» e disposto «l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività […] e la rimozione degli eventuali effetti da essa prodotti»

    La norma è richiamata nel provvedimento comunale impugnato quale base del divieto di prosecuzione dell'attività e della rimozione degli effetti prodotti dalla comunicazione; la sentenza non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e rappresentata congiuntamente anche dall'amministrazione resistente, comporta l'improcedibilità del ricorso quando il giudice ne prende atto sulla base del principio dispositivo.
  • In presenza di un accordo tra le parti sulla sopravvenuta carenza di interesse e sulla compensazione delle spese, il giudice può dichiarare improcedibile il giudizio e compensare integralmente le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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