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Sentenza

Sentenza n. 7638/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 1157/2025, depositata e resa pubblica in data 10.09.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 3060/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202601275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro n. 1157/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza civile passata in giudicato, notificata all'amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e riguardando un titolo giudiziale definitivo, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando il riconoscimento dei diritti e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di provvedervi in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda di astreinte è stata respinta allo stato, per assenza dei presupposti attuali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito di accertare l'azionabilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta da una pronuncia giurisdizionale definitiva e non attuata dall'amministrazione.
  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter invocare ragioni di opportunità, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; dispone, al più, di una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, non sull'an e sul quando dell'adempimento.
  • L'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto né fornisca una giustificazione dell'inerzia.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine all'amministrazione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e alla richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora sussistenti i presupposti per applicarla, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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