Sentenza n. 1464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11350/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza non definitiva del TAR Lazio che aveva respinto l’azione di ottemperanza proposta contro un atto di contestazione dell’Autorità relativo al transito di SMS con identificativo alfanumerico provenienti da un operatore estero privo di autorizzazione generale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza non definitiva del TAR Lazio sostenendo che l’atto di contestazione dell’Autorità, fondato sull’art. 7, comma 1, del Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici identificativi del mittente degli SMS aziendali, eludesse il giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva annullato l’art. 2, comma 10, e l’art. 2, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento. Secondo l’appellante, l’art. 7, pur non essendo stato espressamente annullato, non avrebbe potuto essere applicato agli SMS con Alias provenienti dall’estero, poiché ciò avrebbe riprodotto il blocco generalizzato già eliminato dal giudice amministrativo. Sono state inoltre dedotte la violazione del principio di libera prestazione dei servizi e della parità di trattamento di cui agli artt. 56 e 61 TFUE, la violazione degli artt. 11, 41, 97 e 117 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta. In memoria è stata chiesta anche la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza non definitiva del TAR Lazio. Il giudicato della precedente sentenza è stato ritenuto circoscritto alle disposizioni espressamente annullate, tra cui l’art. 2, comma 10, che imponeva il blocco della messaggistica con identificativo non numerico in ragione della mera provenienza estera del traffico. L’atto di contestazione impugnato si fondava invece sull’art. 7, comma 1, che impone il blocco della messaggistica con codifica non decimale quando essa non sia ricevuta da soggetti muniti dell’autorizzazione generale, applicando quindi un criterio soggettivo e non territoriale. Non è stata ravvisata identità tra la disciplina annullata e quella applicata dall’Autorità, poiché quest’ultima opera indipendentemente dalla provenienza geografica del traffico e riguarda indistintamente soggetti nazionali ed esteri privi di autorizzazione. L’azione di ottemperanza è configurabile solo in presenza della reintroduzione diretta o indiretta della medesima disciplina annullata o della sostanziale riproduzione dei suoi effetti in contrasto con il comando giudiziale; tale situazione non ricorreva nel caso concreto. Le censure relative all’illegittimità sostanziale della disciplina residua, alla libera prestazione dei servizi e alla proporzionalità riguardavano autonomi vizi dell’atto e non erano scrutinabili nel giudizio di ottemperanza. Per la stessa ragione è stata ritenuta irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, Regolamento sull’utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente di messaggistica aziendale
Il FT [fornitore del servizio] blocca la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se non ricevuta da soggetti in possesso dell’autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da FS o da altro FT. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all’Autorità.
La disposizione fonda il blocco sulla mancanza dell’autorizzazione generale del soggetto mittente o trasmittente, indipendentemente dalla provenienza geografica della messaggistica.
art. 2, comma 10, allegato A alla delibera n. 12/23/CIR
Tutti i soggetti, indipendentemente dai ruoli svolti e dai servizi forniti, che ricevono messaggistica dall’estero devono effettuare il blocco della messaggistica nel caso in cui l’identificativo del mittente sia in formato non numerico, salvo eventuali eccezioni definite nel manuale operativo del Registro come nel caso di SIM in roaming internazionale.
La disposizione, annullata dal giudice amministrativo, collegava il blocco alla mera provenienza estera del traffico.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta irrilevante perché le questioni prospettate riguardavano la legittimità sostanziale della disciplina e non potevano essere esaminate nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento è circoscritto alle disposizioni espressamente investite dalla pronuncia, come individuate dalla motivazione e dal dispositivo, e non si estende automaticamente a disposizioni diverse del medesimo atto regolamentare.
- L’inottemperanza o l’elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione reintroduce direttamente o indirettamente la medesima disciplina già annullata oppure ne riproduce sostanzialmente gli effetti in contrasto con il comando giudiziale.
- Non sussiste elusione del giudicato quando la nuova attività amministrativa si fonda su una disposizione non annullata e su un presupposto normativo diverso da quello posto a base della disciplina demolita, anche se le due disposizioni possono incidere su una fattispecie parzialmente coincidente.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere esaminate censure che deducono autonomi vizi di legittimità sostanziale dell’atto adottato in applicazione della disciplina residua; tali censure devono essere proposte nell’ambito dell’azione di cognizione pertinente.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione prospettata attiene a censure estranee all’oggetto del giudizio instaurato e non può incidere sulla decisione della controversia.
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