Cassazione Penale, Sentenza n. 36750/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso chiedeva la riqualificazione del fatto da danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di coltello a serramanico in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, poiché il danneggiamento del citofono della cooperativa sarebbe stato conseguente alla pretesa (non pagata) di spettanze lavorative vantate dalla compagna dell'imputato. Tale ragionamento era stato esposto dal difensore in una memoria inviata in appello (art.585 c.p.p., motivo "nuovo").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo di riqualificazione era un motivo nuovo introdotto in appello senza una connessione funzionale con i motivi originari di impugnazione e dunque inammissibile ab origine; la sua tardiva proposizione impedisce la riapertura della questione in Cassazione e preclude anche l'esame di eventi processuali sopravvenuti (es. prescrizione). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
riferimento procedurale alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la disposizione ha regolato il procedimento scritto nella fase di trattazione
D.L. n. 198/2022, art. 8
ulteriore riferimento procedurale relativo alle modalità di trattazione con contraddittorio scritto
Codice di procedura penale, art. 585, comma 41 (citato come art.585, comma 41 c.p.p.)
disciplina la possibilità di depositare memorie e l'ammissibilità dei motivi nuovi in appello; nel caso concreto è stato ritenuto che i "motivi nuovi" devono essere connessi funzionalmente ai motivi originari, altrimenti sono inammissibili
Codice di procedura penale, art. 616
prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicato per imporre anche la sanzione equitativamente determinata (euro 3.000) alla cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6, n. 5447/06.10.2020; Sez. 6, n. 6578/25.01.2013; Sez. 2, n. 17235/17.01.2018; Sez. U, n. 40150/21.06.2018)
Riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza
principi consolidati: i motivi nuovi devono avere connessione funzionale con quelli originari; la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti quando il rifiuto della diversa ricostruzione è già intervenuto in appello; l'inammissibilità di un motivo ab origine impedisce la relativo riesame e rende irrilevanti eventi successivi (per es. prescrizione)
Massime di principio
- Un motivo nuovo introdotto in appello è ammissibile solo se ha una connessione funzionale con i motivi di impugnazione originari; altrimenti è inammissibile ab origine
- La Corte di Cassazione non è la sede per una nuova valutazione del merito e dei fatti se la diversa ricostruzione è già stata rigettata dal giudice di merito; questioni di fatto non possono essere riformulate in cassazione
- Se un motivo è inammissibile fin dal grado d'appello, la sua trattazione in sede di appello non sanifica la tardività ai fini del ricorso per cassazione: l'inammissibilità rimane e rende il ricorso inefficace
- L'inammissibilità del ricorso impedisce anche l'esame di eventi processuali sopravvenuti (per esempio la prescrizione), salvo che il motivo di impugnazione sia ammissibile
- Chi intende ottenere una riqualificazione della fattispecie o una diversa valutazione del fatto deve porre il motivo tempestivamente nell'impugnazione principale e collegarlo funzionalmente ai motivi originari per evitare l'inammissibilità
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, se ravvisata colpa, sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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