Sentenza del 04/07/2018 n. 2194 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Reddito d'impresa - Oneri deducibile - Sponsorizzazioni ad associazione sportiva dilettantistica - Regime agevolato - Condizioni di deducibilità - Inerenza - Effettività - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'inquadramento legislativo della sponsorizzazione come spesa pubblicitaria non elimina l'obbligo di verificare effettività e inerenza. In assenza di prova adeguata del pagamento, della prestazione resa o del concreto ritorno promozionale, la deduzione può essere negata. Il testo non indica l'esito processuale concreto né consente di identificare con certezza il soggetto vittorioso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa di spese sostenute per sponsorizzazioni a favore di una società o associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La norma qualifica tali esborsi come spese di pubblicità, ma la deduzione non è automatica: occorre dimostrare l'effettività dell'operazione, mediante pagamenti tracciabili o comunque idonei ai controlli e adeguata documentazione, nonché l'inerenza, cioè la concreta capacità della sponsorizzazione di promuovere i prodotti, l'attività o l'immagine dell'impresa sponsorizzante.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità per espressa scelta legislativa.
La norma attribuisce alle sponsorizzazioni in esame una qualificazione legislativa come spese di pubblicità, ma non prevede una deducibilità incondizionata: restano necessari i requisiti dell'effettività e dell'inerenza.
Massime di principio
- La qualificazione normativa di una spesa come pubblicitaria non rende automaticamente deducibile l'importo: il contribuente deve dimostrare che l'operazione sia realmente avvenuta.
- È opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prova dei pagamenti tracciabili, materiali pubblicitari, fotografie, riferimenti alla visibilità ottenuta e ogni altra evidenza dell'attività svolta.
- L'inerenza richiede un collegamento concreto tra sponsorizzazione e attività dell'impresa, valutabile in base alla capacità dell'iniziativa di promuovere prodotti, servizi o immagine aziendale.
- Importo elevato, assenza di documentazione, pagamenti non tracciabili o sproporzione rispetto alla visibilità ottenuta possono giustificare contestazioni fiscali.
- La mera esistenza di un'associazione sportiva dilettantistica come beneficiaria non è sufficiente, da sola, a provare effettività, inerenza e deducibilità della spesa.
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