Cassazione Penale, Sentenza n. 27475/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della condanna per furto aggravato e tentato furto (capi 1 e 2) e per ricettazione del furgone (capo 3). Iamundo deduce genericita e mancato esame delle deduzioni difensive, sostenendo di essere estraneo al furto del furgone e lamentando la mancata individuazione del suo contributo soggettivo ai furti. Arleo propone tre motivi: carenza di motivazione e insufficienza di prove sulla riconducibilita dei furti, errata qualificazione giuridica del capo 3 (sostiene di essersi impossessato lui del furgone, configurando furto e non ricettazione) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di Arleo (errata qualificazione del reato di cui al capo 3) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per ricettazione, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Ha dichiarato inammissibili, per genericita o perche non dedotti in termini utili, i restanti motivi dei ricorsi: il gravame di Iamundo e i primi e terzi motivi di Arleo sono stati respinti (inammissibili). L'annullamento relativo al capo 3 si estende anche al coimputato ai sensi dell'art. 587 c.p.p. In sede di nuovo giudizio la Corte di appello dovra motivare specificamente la qualificazione giuridica del fatto e verificare, in ipotesi di riqualificazione in furto, la procedibilita e la sussistenza della querela della persona offesa, alla luce del D.Lgs. n.150/2022.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
L'annullamento parziale della sentenza (limitato al capo 3) si estende al coimputato ai sensi di questa norma; usata per estendere gli effetti dell'annullamento tra coimputati
D. Lgs. n. 150/2022
Richiamato in relazione alla possibile riqualificazione del fatto in furto: la riforma ha inciso sulla procedibilita di alcuni reati (es. rilevanza della querela della persona offesa), quindi il giudice di merito dovra verificare la sussistenza della querela se ricorre la nuova qualificazione
Giurisprudenza - Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003
Principio secondo cui la Cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova ma deve limitarsi a verificare la completezza e l'assenza di vizi logici manifesti nella motivazione
Giurisprudenza - Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 (dep. 19/01/2004)
Sez. U, n. 919 del 26/11/2003
Principio sulla funzione della motivazione: deve dimostrare il nesso logico tra fattispecie concreta e fattispecie astratta applicata dal giudice
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 (Caliendo)
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016
Richiama l'inesistenza della motivazione quando manca il nesso di consequenzialita logica; usata per giustificare l'annullamento per difetto motivazionale sulla qualificazione giuridica
Massime di principio
- La Cassazione verifica la completezza e la logicita della motivazione del giudice di merito, ma non puo rivalutare i fatti e la credibilita delle prove; le doglianze generiche senza specifici riferimenti alla motivazione sono inammissibili
- Se un imputato ammette una condotta che puo cambiare la qualificazione giuridica (es. sostiene di aver commesso il furto del veicolo), il giudice deve confrontarsi esplicitamente con questa versione e motivare perche la classificazione alternativa (es. ricettazione) sia preferita
- La mancanza di una motivazione logica e articolata sulla qualificazione del fatto puo determinare l'annullamento parziale con rinvio limitato al punto viziato
- In caso di possibile riqualificazione in furto, il giudice di merito deve verificare eventuali implicazioni processuali sostanziali (es. procedibilita e querela ai sensi delle modifiche normative recenti) e darne conto in motivazione
- Le ammissioni del coimputato che esonerano un altro imputato devono essere valutate dal giudice e, se non credute, la decisione deve contenere ragioni specifiche che giustifichino il rifiuto di quelle dichiarazioni
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