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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19084/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Messina impugna per violazione degli artt. 81 c.p., 657, comma 4, e 671 c.p.p. deducendo che la Corte di appello ha applicato erroneamente l'orientamento sulla continuazione in sede esecutiva anche all'unificazione ex art. 81 c.p. decisa in sede di cognizione. Sostiene che il presupposto per impedire la detrazione della carcerazione è la vicinanza temporale dei titoli: essendo trascorsi circa trent'anni tra i fatti, non sussisterebbe la rappresentazione anticipata della riserva d'impunità. Inoltre deduce che, per i reati permanenti, non è possibile scomporre la condotta e applicare la regola della fungibilità per detrarre detenzioni patite "sine titulo".

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce la detrazione di periodi di detenzione o custodia cautelare patiti anteriormente alla commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire; anche quando la continuazione è stata riconosciuta in sede di cognizione va operata la scissione del reato continuato nelle singole violazioni per valutare la fungibilità e computare soltanto le detenzioni "sine titolo" successive alla commissione di ciascun reato unificato. Per i reati permanenti (es. art. 416-bis) la struttura unitaria della permanenza non consente la scomposizione quando la permanenza si prolunga oltre la detenzione: in tale ipotesi la detenzione non può essere considerata "successiva" e dunque non è detraibile. La Corte d'appello si era uniformata a tali principi; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per la determinazione della pena detentiva da espiare, si possono computare la custodia cautelare o le pene espiate "senza titolo" purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

    La Corte interpreta la norma come limite alla detrazione: possono essere considerate detenzioni "sine titolo" solo quelle avvenute dopo la commissione del singolo reato cui si riferisce la pena da eseguire; ciò impone la scissione del reato continuato nelle singole violazioni per valutare la fungibilità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in connessione alla nozione di unificazione/continuazione: la Corte distingue tra riconoscimento della continuazione in sede cognitiva o esecutiva, ma sottolinea che ai fini esecutivi conta la data di commissione dei singoli fatti.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla possibile applicazione in sede esecutiva delle regole sulla continuazione; la Corte afferma che i principi sulla scissione e sulla decorrenza della detenzione si applicano indipendentemente dal momento in cui la continuazione è stata accertata.

  • art. 416-bis c.p.

    Il delitto associativo è qualificato come reato permanente: la Corte sottolinea che, per la struttura unitaria della permanenza, non è possibile scomporre il reato quando la permanenza si prolunga oltre la detenzione, con conseguente esclusione della fungibilità per detenzioni anteriori o durante la permanenza stessa.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 117 del 12/04/2017

    La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l'interpretazione della Cassazione: il criterio decisivo per la fungibilità è la data di commissione del reato (non quella dell'accertamento), anche per reati permanenti.

Massime di principio

  • La detrazione di periodi di custodia cautelare o detenzione "sine titulo" è possibile solo se tali periodi sono successivi alla commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire.
  • Quando è riconosciuta la continuazione tra reati commessi in tempi diversi occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per calcolare la parte di pena relativa a ciascun fatto e verificare la fungibilità delle detenzioni preesistenti.
  • Anche se la continuazione è stata accertata in sede di cognizione (art. 81 c.p.), ai fini esecutivi prevale la data di commissione dei singoli reati; non si può automaticamente trasferire detenzioni anteriori a reati commessi successivamente.
  • Per i reati permanenti (es. associazione mafiosa) la struttura unitaria della permanenza può escludere lo "scorporo" e dunque impedire la detrazione di detenzioni se la permanenza si protrae oltre il periodo di carcerazione.
  • In pratica, per ottenere la detrazione di periodi di detenzione patiti "sine titulo" è fondamentale dimostrare che tali periodi sono avvenuti dopo la commissione del reato considerato o che il reato sia effettivamente scindibile rispetto alla detenzione subita.

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