Cassazione Penale, Sentenza n. 02932/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione n. 20/24 R.E.S.A. (sentenza irrevocabile n. 1710/2023). Il ricorrente censura il mancato accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione, della "sanabilità" dell'opera in mancanza di domanda di condono o permesso in sanatoria e l'omessa valutazione della possibilità materiale di esecuzione della demolizione senza pregiudizio alla staticità del fabbricato sottostante, lamentando che non è stato dato conto dell'accertamento richiesto al competente Ufficio tecnico comunale (punto 8-ter). Proponeva altresì, in ipotesi di impossibilità di ripristino senza danno irreparabile, la valutazione della procedura di fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengono a censure di merito o a carenze probatorie/di allegazione non sindacabili in sede di legittimità: il giudice dell'esecuzione ha accertato l'assenza di istanze di sanatoria e legittimamente non è stato tenuto a compiere d'ufficio ulteriori approfondimenti tecnici sulla sanabilità o sui profili di staticità, atteso che tali accertamenti sono demandati al tecnico incaricato dal Pubblico Ministero che cura l'esecuzione. In aggiunta, la Corte ha sottolineato che la sentenza di merito era fondata su violazioni urbanistiche, antisismiche e paesaggistiche che, nel caso concreto (area vincolata), precludono la sanatoria e rendono inattuabile la fiscalizzazione dell'abuso. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione; la Corte osserva che la censura di carenze istruttorie o di accertamenti tecnici, quando fondata su insufficiente allegazione, non è idonea a superare il controllo di legittimità
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Imposizione al giudice dell'esecuzione dell'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione di documenti/informazioni o, se necessario, all'assunzione di prove; la Corte ne ricava i limiti di intervento quando la parte non adempie al proprio onere di allegazione
art. 665 cod. proc. pen.
Disciplina generale dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte lo richiama per affermare che il Pubblico Ministero cura l'esecuzione e può investire il giudice dell'esecuzione sulle modalità
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Prevede l'ordine di demolizione per opere abusive; la Corte richiama che la sanatoria può revocare l'ordine solo nei casi espressamente previsti dall'art. 36
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nella richiesta del ricorrente come riferimento alla fiscalizzazione; la Corte precisa i limiti di applicabilità della procedura (v. art. 34 e vincoli paesaggistici)
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Prevede l'ipotesi alternativa alla demolizione (sanzione amministrativa maggiore) per interventi in parziale difformità; la Corte conferma che tale procedura non è applicabile in zona vincolata paesaggisticamente
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Regola il permesso di costruire in sanatoria; la Corte ribadisce il requisito della doppia conformità (al momento dell'opera e al momento della domanda) e i limiti della sanatoria rispetto a violazioni antisismiche e paesaggistiche
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Configura il reato edilizio (tra le norme poste a fondamento della sentenza di merito); la Corte ricorda che la sanatoria può estinguere solo alcuni reati contravvenzionali e non le violazioni antisismiche/paesaggistiche
art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Specificazione che la sanatoria riguarda reati contravvenzionali previsti dal d.P.R.; la Corte lo cita per chiarire l'ambito di estinzione del reato tramite permesso in sanatoria
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato implicitamente nella disamina delle zone vincolate: gli interventi in difformità su aree vincolate si considerano variazione essenziale e non sono sanabili con la fiscalizzazione
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
Esclude il rilascio in via postuma dell'autorizzazione paesaggistica come mezzo ordinario di sanatoria, salvo ipotesi tassative di "abusi minori"
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede esecutiva chi chiede sospensione o revoca di un ordine di demolizione ha un onere di allegazione: deve prospettare fatti e, se possibile, documenti specifici che evidenzino la sanabilità o il concreto rischio statico; mere allegazioni generiche sono insufficienti
- Il giudice dell'esecuzione, accertata l'assenza di istanze di sanatoria e rimettendo l'istruttoria tecnica al PM o al tecnico da questo incaricato, non è tenuto a svolgere d'ufficio approfondimenti tecnici aggiuntivi per supplire alle carenze probatorie della parte
- La sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità (momento della realizzazione e momento della domanda): non sempre può sanare reati urbanistici, e non estingue violazioni antisismiche o paesaggistiche
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico la fiscalizzazione dell'abuso (art. 34, comma 2) non è applicabile: le opere in difformità sono considerate variazione essenziale e la demolizione non ha alternative
- L'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita deve essere provata; inoltre, se l'impossibilità deriva da cause imputabili al condannato (p.es. ha realizzato l'abuso in modo da compromettere la struttura), tale circostanza può non ostare all'esecuzione
- Se si prospettano profili di rischio statico o altre questioni tecniche complesse è opportuno che la parte prodiga fin da subito perizie tecniche o istanze amministrative documentate (es. domanda di sanatoria completa), al fine di evitare il rigetto per carenza di allegazione
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