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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2343/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del GIP di Savona del 04/07/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per irreperibilità dei due imputati. Si deduceva violazione di legge (richiamando art. 420-quater c.p.p.) e si sosteneva che, con riferimento a Hoxha Oltion, dovesse invece farsi luogo al giudizio "in assenza" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., essendo l'imputato stato dichiarato latitante. La dichiarazione di latitanza sarebbe risultata da elementi oggettivi (nomina di un legale di fiducia, rilascio di procura speciale per riti alternativi, istanza di patrocinio a spese dello Stato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato il nuovo testo dell'art. 420-bis, introdotto dal d.lgs. n.150/2022, nel senso che quando l'imputato è stato dichiarato latitante il giudice deve procedere in assenza senza necessità di provare la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium. Perciò ha annullato la decisione impugnata limitatamente a Hoxha Oltion (il quale era stato dichiarato latitante) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Savona. La pronuncia non ha annullato la sentenza nei confronti di Hoxha Bashkim.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, se l'imputato è stato dichiarato latitante, il giudice deve procedere in assenza anche fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2; la dichiarazione di latitanza presuppone la sottrazione volontaria e rende irrilevante la prova della conoscenza effettiva del processo.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    introduzione del nuovo art. 420-bis, comma 3

    Il decreto ha modificato l'art. 420-bis prevedendo espressamente la procedibilità in assenza quando l'imputato è dichiarato latitante; la Corte ha applicato questa disposizione al caso di specie.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Il ricorso richiamava questa norma in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per irreperibilità; la Corte tuttavia ha ritenuto prevalente l'applicazione dell'art. 420-bis, comma 3, con la conseguenza che la declaratoria di latitanza impone il giudizio in assenza.

Massime di principio

  • Quando un imputato è dichiarato latitante, ai sensi dell'art. 420-bis comma 3, il giudice deve procedere in assenza: non è necessaria la prova della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium.
  • La dichiarazione di latitanza può fondarsi su elementi oggettivi (es. nomina di difensore di fiducia, procura per riti alternativi, istanza di patrocinio a spese dello Stato) che fanno ritenere la sottrazione volontaria.
  • L'irreperibilità e la latitanza sono istituti distinti: l'assenza di reperimento non equivale automaticamente a dichiarazione di latitanza; occorre la formale declaratoria per applicare l'art. 420-bis comma 3.
  • Se il giudice non applica l'art. 420-bis comma 3 in presenza di una dichiarazione di latitanza, il pubblico ministero può impugnare e ottenere l'annullamento limitato al latitante e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La decisione che annulla il procedimento per il latitante riguarda solo quest'ultimo e non colpisce automaticamente i coimputati: i relativi profili processuali vanno valutati distintamente.

Testo integrale

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