Sentenza n. 835/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia come minore straniero non accompagnato, collocato in comunità e successivamente affidato ai servizi sociali, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per minore età e, divenuto maggiorenne, ne aveva chiesto la conversione per motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione. La Questura, dopo il preavviso di rigetto e l’acquisizione della documentazione integrativa, ha respinto l’istanza per l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, rilevando in particolare la mancanza di un parere ministeriale favorevole e dei requisiti alternativi relativi alla permanenza in Italia da almeno tre anni e alla partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto erroneità, manifesta illegittimità, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 286/1998 ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l’affidamento ai servizi sociali sarebbe stato sufficiente, unitamente al parere dell’autorità competente, senza necessità dei periodi minimi di permanenza e partecipazione al progetto; ha inoltre affermato che il parere ministeriale, ritenuto non favorevole né sfavorevole, non avrebbe potuto impedire alla Questura una valutazione concreta del suo percorso di integrazione. A sostegno ha invocato l’attività lavorativa svolta dopo la maggiore età e l’assenza di precedenti penali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 come prevedente due fattispecie alternative per la conversione del permesso: da un lato, il minore affidato ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983 o sottoposto a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro; dall’altro, il minore straniero non accompagnato ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, con i requisiti previsti dal comma 1-ter, tra cui la permanenza in Italia da almeno tre anni. Nel caso concreto, anche senza risolvere la questione se l’affidamento ai servizi sociali fosse sussumibile nell’art. 2 l. 184/1983, mancava comunque il parere ministeriale favorevole: il Ministero aveva dichiarato di non poter formulare una valutazione favorevole a causa della permanenza in Italia durante la minore età limitata a sette mesi e dell’insufficiente percorso di alfabetizzazione. Il giudice ha ritenuto che, a seguito dell’abrogazione da parte del d.l. 20/2023 della previsione secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo, l’assenza di un parere favorevole consenta alla Questura di negare la conversione, senza necessità di una distinta valutazione discrezionale dell’integrazione concreta successiva. La clausola contenuta nel parere ministeriale, che lasciava ferme le attribuzioni della Questura anche alla luce della posizione lavorativa del giovane, non imponeva una valutazione ulteriore, essendo riferibile a una precedente disciplina. In assenza del parere favorevole, la Questura ha correttamente richiesto i requisiti dell’altra fattispecie: almeno due anni di partecipazione al progetto e almeno tre anni di permanenza in Italia, entrambi mancanti. L’attività lavorativa e gli altri elementi di integrazione successivi al compimento della maggiore età non erano rilevanti, poiché i requisiti devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento del passaggio alla maggiore età. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ... può essere rilasciato ... al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri ... ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile ...
La disposizione contempla due fattispecie alternative: affidamento o tutela accompagnati da parere positivo, oppure partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione con i requisiti del comma 1-ter. In assenza del parere favorevole nella prima fattispecie, devono ricorrere i requisiti più stringenti della seconda.
art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento del requisito della permanenza in Italia da almeno tre anni per la fattispecie basata sul progetto di integrazione sociale e civile.
art. 32, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998
Richiamato per evidenziare che il rilascio del titolo ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, comporta la detrazione dalle quote annuali di ingresso per lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha comunicato il preavviso di rigetto, consentendo all’interessato di produrre documentazione integrativa prima dell’adozione del diniego.
art. 2 l. 184/1983
È la disposizione richiamata dall’art. 32, comma 1-bis, per individuare l’affidamento rilevante ai fini della conversione; il TAR ha lasciato impregiudicata la questione della riconducibilità dell’affidamento ai servizi sociali alla fattispecie normativa.
art. 33 d.lgs. 286/1998
Individua il Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni risultano trasferite alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023
L’abrogazione della previsione secondo cui il mancato rilascio del parere non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo è stata considerata espressione della volontà legislativa di consentire il diniego della conversione in assenza di parere favorevole.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Ai fini della conversione, al compimento della maggiore età, del permesso rilasciato a un minore straniero non accompagnato, l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 prevede fattispecie alternative: il minore affidato ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983 o sottoposto a tutela deve ottenere un parere positivo dell’autorità competente; in alternativa, il minore deve essere stato ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile e possedere i requisiti collegati, tra cui la permanenza in Italia da almeno tre anni.
- Nel regime risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023, l’assenza di un parere ministeriale favorevole può giustificare il diniego della conversione del permesso di soggiorno; la Questura non è tenuta, in tale ipotesi, a sostituire il parere mancante con una propria autonoma valutazione del percorso di integrazione.
- Quando manca il parere favorevole richiesto per la fattispecie dell’affidamento o della tutela, la Questura può verificare la sussistenza dei requisiti propri della distinta fattispecie fondata sul progetto di integrazione; se mancano anche la permanenza triennale in Italia e la partecipazione biennale al progetto, la conversione deve essere negata.
- I requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 devono essere valutati con riferimento alla situazione esistente al momento del compimento della maggiore età; l’attività lavorativa e gli ulteriori elementi di integrazione maturati successivamente non possono colmare la mancanza dei requisiti legali.
- La clausola contenuta nel parere ministeriale che rimetta alla Questura le proprie attribuzioni in ordine alla conversione, anche alla luce della posizione lavorativa dell’interessato, non impone una valutazione discrezionale ulteriore quando la disciplina vigente collega l’assenza del parere favorevole alla possibilità di negare la conversione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →