Sentenza n. 12840/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la revocazione ex art. 106 c.p.a. e art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c. della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, n. 12850/2021, pubblicata in data 13 dicembre 2021, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto sub r.g. n. 7891/2019:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la mancata ammissione alle prove orali del concorso per dirigenti scolastici del 2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della precedente sentenza, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la legge n. 14/2023 costituisse un documento decisivo emerso successivamente alla pronuncia e non producibile nel precedente giudizio per causa non imputabile. La legge aveva introdotto, per i docenti con contenzioso pendente sugli esiti delle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici del 2017, una procedura concorsuale semplificata. Secondo i ricorrenti, la conoscenza della nuova disciplina avrebbe potuto indurli a non compiere atti processuali che avevano determinato la definizione del precedente giudizio, consentendo così la permanenza della pendenza del contenzioso e l'accesso alla procedura riservata. Sono stati dedotti anche violazione degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, nonché violazione dell'art. 6 CEDU. È stata inoltre sostenuta la tempestività della revocazione, assumendo che il termine di sessanta giorni decorresse dalla pubblicazione della legge. Alcuni ricorrenti hanno successivamente rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per rinuncia nei confronti di Rosalinda Santorsola, Leonida Fossati, Barbara Panero, Raffaella Ricca e Fabrizio Paolo Zanovello. Per i restanti ricorrenti ha ritenuto il ricorso comunque tardivo e infondato. Quanto alla tardività, anche assumendo quale dies a quo la pubblicazione della legge n. 14/2023, avvenuta il 27 febbraio 2023, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.a. sarebbe scaduto il 28 aprile 2023, mentre la notificazione è stata effettuata il 2 maggio 2023. Nel merito, il Collegio ha escluso che una legge sopravvenuta possa qualificarsi come documento decisivo ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. Il documento revocatorio deve preesistere alla sentenza, essere stato ignorato per forza maggiore o fatto dell'avversario, riguardare direttamente un fatto risolutivo e avere astratta idoneità a determinare una decisione diversa. La legge invocata, invece, introduceva precetti normativi successivi ai fatti controversi e non rappresentava un fatto preesistente occultato o successivamente rinvenuto. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato che essa avrebbe inciso sul convincimento del giudice nella controversia originaria, prospettando soltanto una possibile diversa strategia difensiva volta a mantenere pendente il processo. Mancavano quindi i presupposti sia della fase rescindente sia della successiva fase rescissoria. Le spese sono state poste in solido a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Consente la proposizione della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
Il documento deve preesistere alla decisione impugnata, essere stato ignorato per forza maggiore o fatto dell'avversario, riguardare direttamente un fatto risolutivo ed essere astrattamente idoneo a determinare una decisione diversa; non è sufficiente un atto contenente nuovi precetti normativi o meri elementi indiziari.
art. 92, comma 2, c.p.a.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione della revocazione, anche assumendo come decorrenza la pubblicazione della legge invocata, rendeva tardiva la notificazione effettuata il 2 maggio 2023 rispetto alla pubblicazione del 27 febbraio 2023.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di conformarsi a principi espressi da precedenti pronunce del medesimo Tribunale in fattispecie sovrapponibili.
art. 5, comma 11-quinquies, legge n. 14/2023
Ha introdotto una procedura concorsuale semplificata riservata a docenti con contenzioso pendente sugli esiti delle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici del 2017, ma non costituisce un documento decisivo ai fini della revocazione.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa disparità di trattamento, senza che il motivo sia stato ritenuto idoneo a superare i difetti di tardività e infondatezza della revocazione.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che ne derivasse l'accoglimento della domanda revocatoria.
art. 6 CEDU
Invocato in relazione al principio dell'equo processo, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante ai fini della revocazione.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., il documento decisivo deve preesistere alla sentenza impugnata; non è sufficiente che sia anteriore la situazione di fatto rappresentata, se il documento è stato formato successivamente alla decisione.
- Il documento revocatorio deve riguardare direttamente un fatto risolutivo della controversia ed essere astrattamente idoneo a determinare una decisione diversa; non rilevano meri elementi indiziari che imporrebbero una rivalutazione complessiva del quadro probatorio.
- Una legge sopravvenuta, in quanto atto che introduce nuovi precetti normativi e non rappresenta un fatto preesistente occultato o successivamente rinvenuto, non è qualificabile come documento decisivo ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La prospettazione secondo cui il documento avrebbe consentito alla parte di adottare una diversa strategia processuale non dimostra la decisività richiesta per la revocazione, se non evidenzia come il documento avrebbe determinato un diverso convincimento del giudice nella controversia originaria.
- La tardività della revocazione sussiste anche assumendo, in favore del ricorrente, quale dies a quo la data di pubblicazione del documento o atto invocato, quando la notificazione intervenga oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.a.
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