Cassazione Civile, Ordinanza n. 21046/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni, emesso nei confronti di un avvocato in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di crediti professionali, emesso sulla base di una notula vidimata dal Consiglio dell'Ordine. L'ufficio sosteneva che il decreto ingiuntivo enunciasse il sottostante contratto d'opera professionale e che, quindi, questo fosse tassabile ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente aveva invece ottenuto in appello l'annullamento della pretesa, con la CTR che aveva ritenuto il contratto professionale solo un presupposto logico implicito, non oggetto di enunciazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione di varie norme in tema di imposta di registro e decreto ingiuntivo, sostenendo che il contratto d'opera professionale fosse in realtà enunciato nel decreto; 2) violazione dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1176 ss. c.c., contestando la conclusione secondo cui, anche a voler ravvisare l'enunciazione, il contratto avrebbe già esaurito i suoi effetti al momento della registrazione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione della CTR era sufficiente e controllabile, e infondati anche i primi due, ribadendo che la tassazione per enunciazione richiede un espresso richiamo del negozio, con indicazione degli elementi essenziali, e che nel caso del decreto ingiuntivo fondato su parcella/notula non basta il mero presupposto logico del rapporto professionale. Ha inoltre richiamato la distinzione rispetto ai casi in cui il ricorso monitorio, integrando il decreto, contenga invece il richiamo espresso del rapporto e delle sue condizioni. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR Toscana che aveva escluso la debenza dell'imposta di registro sul presunto contratto d'opera professionale. La Corte ha ritenuto non sussistente la nullità per motivazione apparente e ha escluso che, nel decreto ingiuntivo fondato su notula vidimata, vi fosse una vera e propria enunciazione del mandato/contratto professionale ai fini dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate secondo il dispositivo. È stato anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato e beneficia della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito consente di individuare la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza di motivazione ricorre solo se la motivazione è del tutto assente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale'; non è sufficiente una motivazione solo graficamente esistente ma inidonea a consentire il controllo sulla decisione.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati..."
L'imposta di registro per enunciazione richiede un espresso richiamo del negozio nell'atto registrando, con indicazione degli elementi essenziali idonei a identificarlo; non basta un mero presupposto logico o la deduzione indiretta dell'esistenza del rapporto.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per la tassazione per enunciazione degli atti dell'autorità giudiziaria non soggetti a registrazione in termine fisso.
art. 1, tariffa parte seconda, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamata dall'Agenzia come norma applicabile alla registrazione degli atti giudiziari, ma non ritenuta dirimente nel caso concreto.
art. 8, tariffa parte seconda, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamata nell'ambito delle censure dell'Agenzia, ma non idonea a mutare il giudizio sull'assenza di enunciazione.
art. 1 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma generale sul presupposto dell'imposta di registro, richiamata tra quelle asseritamente violate.
art. 3 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma richiamata nel primo motivo di ricorso, senza incidere sulla soluzione della controversia.
art. 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma richiamata nel primo motivo, ma non decisiva ai fini della tassazione del contratto professionale.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamata dall'Agenzia nel primo motivo, ma non ritenuta utile a fondare la pretesa impositiva.
art. 641 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento monitorio e al decreto ingiuntivo.
art. 643 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento monitorio e al decreto ingiuntivo.
art. 636 c.p.c.
Richiamato in relazione alla formazione del decreto ingiuntivo sulla base di parcella/notula.
art. 1176 c.c.
Richiamato solo nel secondo motivo, senza autonoma incidenza decisiva nella soluzione data dalla Corte.
art. 86 c.p.c.
La difesa personale dell'avvocato non esclude la liquidazione in suo favore delle spese secondo i parametri professionali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando il ricorrente è un'amministrazione dello Stato esentata dal pagamento per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, il mero fatto che un atto giudiziario presupponga logicamente un rapporto contrattuale non basta: è necessario un espresso richiamo del contratto o del negozio, con indicazione degli elementi essenziali che ne consentano l'identificazione come atto a sé stante.
- La tassazione per enunciazione non può fondarsi su circostanze dalle quali si possa solo inferire l'esistenza di un rapporto non denunciato; occorre che l'atto registrando consenta di accertare quel rapporto senza ricorrere a elementi estranei al suo contenuto.
- Nel caso del decreto ingiuntivo fondato su parcella o notula professionale, il contratto d'opera dell'avvocato non è automaticamente enunciato: la verifica dipende dal contenuto concreto del provvedimento e degli eventuali atti richiamati che lo integrino.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia mancante, incomprensibile o logicamente inconciliabile, e non quando la decisione sia sorretta da un percorso argomentativo sintetico ma controllabile.
- La difesa personale dell'avvocato ai sensi dell'art. 86 c.p.c. non priva il giudice del potere-dovere di liquidare le spese in suo favore secondo i criteri e i parametri professionali, se risulta soccombente la controparte.
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