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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-381/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 15 October 2025. — Frutaria Innovation SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark Frutaria – Absolute ground for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) and Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 40/94 – No distinctive character acquired through use – Article 7(3) and Article 51(2) of Regulation No 40/94. — Case T-381/24

Giurisprudenza europea62024TJ0381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Frutaria Innovation SL contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato invalido il marchio figurativo "Frutaria" per frutta secca e frutta fresca. Ha ritenuto che l’elemento verbale fosse descrittivo per il pubblico di lingua portoghese e che i limitati elementi grafici non ne modificassero il significato complessivo. Ha inoltre escluso che la società avesse dimostrato, con prova diretta sufficiente, l’acquisto di carattere distintivo attraverso l’uso in Portogallo.

Marchio UE figurativo "Frutaria": confermata l’invalidità per carattere descrittivo e mancato acquisto di capacità distintiva tramite l’uso in relazione a frutta secca e frutta fresca.

La questione giuridica

Se il marchio figurativo dell’UE contenente l’elemento verbale portoghese "frutaria" e alcuni elementi grafici semplici fosse: i) descrittivo per "dried fruits" e "fresh fruits"; ii) privo di carattere distintivo; iii) comunque mantenibile per avere acquisito carattere distintivo attraverso l’uso nel territorio pertinente, in particolare in Portogallo.

Principio di diritto

Un marchio figurativo dell’UE che, per il pubblico pertinente di una parte dell’Unione, sia percepito come riferito a un negozio di frutta e che presenti elementi grafici semplici, ordinari e decorativi non sfugge al divieto di registrazione per carattere descrittivo quando, nel suo insieme, non altera il messaggio descrittivo dell’elemento verbale. In sede di dichiarazione di invalidità, tale marchio può essere mantenuto solo se l’interessato dimostra, con elementi diretti e complessivamente convincenti, che almeno una parte significativa del pubblico pertinente lo percepisce come indicazione di origine commerciale; mere vendite, fatturato, uso prolungato, invii di fatture a operatori o presenza a fiere non bastano da soli a provare l’acquisto di carattere distintivo. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso e confermato l’invalidità del marchio per i prodotti interessati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(1)(c)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(2)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7(3)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 51(1)(a)
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 51(2)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(2)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 102(1)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)

Marchio UE figurativo "Frutaria": invalidità per descrittività e mancata prova di secondary meaning

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di invalidità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Sezione sesta, ha esaminato se il segno figurativo "Frutaria" potesse rimanere registrato per frutta secca e frutta fresca nonostante il suo contenuto descrittivo e la dedotta acquisizione di carattere distintivo tramite l’uso.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato, registrato in origine su domanda del 22 maggio 2007, era un segno figurativo contenente l’elemento verbale "frutaria" e alcuni elementi grafici e cromatici. Markus Schneider ha presentato nel 2022 una domanda di dichiarazione di invalidità dinanzi all’EUIPO per le classi 29, 31 e 35, deducendo i motivi di cui all’articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(b) e (c).

La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso ha parzialmente riformato la decisione, ritenendo il marchio descrittivo e privo di carattere distintivo per i prodotti "dried fruits" e "fresh fruits" delle classi 29 e 31, mentre ha escluso la nullità per il servizio "export of fresh fruits" della classe 35. Con corrigendum del 17 luglio 2024, la commissione ha precisato che l’invalidità era accolta per i soli prodotti interessati.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 22 maggio 2007, il regime sostanziale applicabile era quello del regolamento (CE) n. 40/94. I riferimenti del ricorso e della decisione impugnata al regolamento (UE) 2017/1001 sono stati quindi letti come riferiti, rispettivamente, agli articoli 51(1)(a) e 51(2) del regolamento n. 40/94, in combinato con gli articoli 7(1)(b), 7(1)(c) e 7(3).

Prima censura: carattere descrittivo del segno

Il primo motivo riguardava l’asserita violazione dell’articolo 51(1)(a), in combinato con l’articolo 7(1)(c), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ha ricordato che un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di percepirne immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione o una caratteristica.

Il Tribunale ha condiviso l’analisi dell’EUIPO secondo cui il termine portoghese "frutaria" sarebbe inteso dal pubblico di lingua portoghese come "negozio di frutta". Poiché i prodotti interessati sono beni di consumo quotidiano, il pubblico rilevante è il pubblico generale, senza escludere i professionisti, ma con un livello di attenzione basso o comunque non elevato.

Quanto agli elementi figurativi, il Tribunale ha ritenuto che la squadratura verde, il semicerchio, la linea ondulata e la stilizzazione del termine siano tutti elementi semplici, ordinari e poco elaborati, percepiti come decorativi e non idonei a modificare il messaggio descrittivo dell’elemento verbale. Di conseguenza, il segno nel suo insieme rimaneva descrittivo per i prodotti di classe 29 e 31.

Rilevanza della percezione del pubblico di parte dell’Unione

Il Tribunale ha confermato che, ai sensi dell’articolo 7(2), è sufficiente che il motivo di impedimento sussista in una parte dell’Unione. Nel caso concreto, la valutazione si è concentrata sulla parte portoghese del pubblico rilevante, per la quale "frutaria" ha un significato comprensibile e descrittivo.

Seconda censura: carattere distintivo intrinseco

Il secondo motivo, fondato sull’articolo 51(1)(a) in combinato con l’articolo 7(1)(b), non è stato esaminato nel merito. Il Tribunale ha ricordato che, se una sola causa di nullità assoluta prevista dall’articolo 7(1) è integrata, il marchio può essere dichiarato invalido senza necessità di esaminare le altre.

Terza censura: acquisto di carattere distintivo per uso

Il terzo motivo verteva sull’articolo 51(2), in combinato con l’articolo 7(3), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ha ribadito che la prova dell’acquisto di carattere distintivo richiede una valutazione globale della situazione reale e che devono emergere elementi diretti idonei a dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico pertinente riconosce il segno come indicazione di origine commerciale.

Sono stati richiamati, come criteri di valutazione, la quota di mercato, l’intensità, la diffusione geografica e la durata dell’uso, gli investimenti promozionali e le dichiarazioni di camere di commercio, associazioni professionali o sondaggi/ricerche di mercato. Tuttavia, vendite e materiale promozionale hanno valore solo secondario e non sostituiscono la prova diretta.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto insufficienti:

  • la dichiarazione del responsabile amministrativo della ricorrente, perché proveniente da una persona interna e non corroborata da documenti contabili affidabili e dettagliati;
  • le fatture indirizzate a imprese portoghesi, perché dimostravano solo l’uso commerciale, non la percezione del pubblico come marchio di origine;
  • le brochure e la dichiarazione relative alla presenza alla fiera "Fruit Attraction", perché provavano l’esposizione del segno, non la percezione del pubblico;
  • le dichiarazioni di due società terze, perché generiche, sostanzialmente identiche tra loro e prive di riscontri diretti.

Il Tribunale ha quindi concluso che la prova complessiva non consentiva di stabilire né una quota di mercato né l’effettiva percezione del segno da parte di una parte significativa del pubblico portoghese come indicazione di origine commerciale.

Valutazione delle decisioni precedenti e delle linee guida EUIPO

Il ricorrente invocava precedenti decisioni dell’EUIPO e le linee guida dell’Ufficio, nonché una precedente sentenza del Tribunale resa in un procedimento di decadenza sul medesimo segno. Il Tribunale ha ribadito che le linee guida non hanno valore vincolante e che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento applicabile e della giurisprudenza. Ha inoltre distinto il caso odierno da quello di revoca/decadenza, evidenziando che in sede di nullità si può contestare la mancanza di distintività, mentre in revoca il marchio registrato non può essere considerato come privo di qualsiasi carattere distintivo se non viene messa in dubbio la sua validità.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, ha condannato Frutaria Innovation SL alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in sede di nullità di un marchio dell’Unione, un segno verbale descrittivo non è salvato da meri elementi figurativi semplici e decorativi, se questi non alterano il significato descrittivo complessivo. Per dimostrare l’acquisto di carattere distintivo tramite uso, non bastano vendite, fatturato, uso protratto o presenza fieristica: occorre una prova diretta e convincente della percezione del pubblico pertinente come indicazione di origine commerciale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeainvalidità del marchiocarattere descrittivocarattere distintivo acquisitoprova e valutazione della percezione del pubblico

Testo integrale

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