Tribunale, Sentenza T-235/25
Judgment of the General Court (First Chamber) of 15 October 2025. — Galina Evgenyevna Pumpyanskaya v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Concept of ‘benefiting from leading businesspersons operating in Russia’ – Article 2(1)(g) of Directive 2014/145 – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Error of assessment. — Case T-235/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il mantenimento del nome di Galina Pumpyanskaya nelle liste UE di congelamento fondi relative all’Ucraina. La decisione si fonda sul fatto che il Consiglio aveva applicato il criterio del beneficio tratto da un "leading businessperson operating in Russia", ma la persona indicata come tale — il marito della ricorrente — era stata nel frattempo esclusa da questa qualificazione in una sentenza parallela. Il Collegio non esamina gli altri motivi di ricorso, ritenendo assorbito il resto delle censure.
Conferma dell’illegittimità del mantenimento in lista di una persona sulla base del criterio del beneficio tratto da un "leading businessperson" operante in روسيا, quando tale businessperson è stato a sua volta erroneamente qualificato come soggetto listabile.
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia commesso un errore di შეფასazione nel mantenere il nome della ricorrente nelle liste di congelamento fondi sulla base del criterio secondo cui essa sarebbe un familiare stretto che "beneficia" di un "leading businessperson operating in Russia", quando la persona da cui deriverebbe il beneficio è stata successivamente ritenuta non correttamente qualificabile come tale; e, in via subordinata, se restassero rilevanti gli altri profili dedotti (diritto di difesa, motivazione, diritti fondamentali, eccezione di illegittimità).
Principio di diritto
Il Tribunale annulla il mantenimento in lista della ricorrente perché il Consiglio ha fondato l’inclusione sul presupposto che ella beneficiasse del proprio coniuge qualificato come "leading businessperson operating in Russia"; poiché con sentenza parallela il Tribunale aveva già accertato che tale coniuge non poteva più essere considerato tale, viene meno il fondamento stesso del criterio applicato alla ricorrente. Di conseguenza, il Consiglio incorre in errore di valutazione e gli atti impugnati sono annullati nei limiti in cui riguardano la ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (CFSP) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (CFSP) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (CFSP) 2025/528
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527
- Decisione (CFSP) 2025/1895
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
Mantenimento in lista di Galina Evgenyevna Pumpyanskaya nelle misure restrittive UE contro la Russia
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla sig.ra Galina Evgenyevna Pumpyanskaya ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la Decisione (CFSP) 2025/528 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527, nella parte in cui mantenevano il suo nominativo nell’elenco delle persone soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche connesso alle misure restrittive adottate dall’Unione in relazione all’Ucraina.
Contesto normativo e cronologia delle misure restrittive
Il Tribunale ricorda che il regime sanzionatorio discende dalla Decisione 2014/145/CFSP, adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE, e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Le modifiche del 2022 e del 2023 hanno ampliato e poi riformulato i criteri di inserimento in elenco.
In particolare, l’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145, come modificato, prevede il congelamento dei fondi dei:
- leading businesspersons o persone giuridiche, enti o organismi coinvolti in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo russo;
- persone fisiche o giuridiche, enti o organismi associati a tali soggetti.
La versione modificata nel 2023 ha introdotto espressamente la formula dei "leading businesspersons operating in Russia" e delle persone che ne beneficiano. Il Regolamento n. 269/2014 riproduce sostanzialmente la medesima struttura all’articolo 3(1)(g).
Precedenti inserimenti in lista e atti impugnati
La ricorrente era stata originariamente inserita in lista nel marzo 2022. I successivi atti del Consiglio avevano mantenuto il suo nominativo nelle liste fino al 2025, con motivazioni via via aggiornate.
Nell’atto del 12 settembre 2024, il Consiglio aveva indicato che la ricorrente era coniuge di Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, qualificato come leading Russian businessperson, e che pertanto era un familiare stretto che beneficiava di lui. I contestati atti del 14 marzo 2025 hanno prorogato ulteriormente le misure sino al 15 settembre 2025, senza modificare la motivazione sostanziale.
Censure dedotte dalla ricorrente
La ricorrente aveva articolato cinque motivi di ricorso, lamentando:
- errore di valutazione;
- violazione dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva;
- difetto di motivazione;
- violazione di diritti fondamentali;
- illegittimità dei criteri di inserimento ai sensi dell’articolo 277 TFUE.
Nel primo motivo sosteneva, in sostanza, di non essere più un familiare stretto del coniuge, di non beneficiare di lui, di essere economicamente indipendente e che, comunque, il Consiglio aveva errato nel ritenere il marito un leading businessperson operating in Russia.
Ragionamento del Tribunale sull’errore di valutazione
Il Tribunale osserva che il mantenimento del nome della ricorrente in elenco si fondava su un’unica ragione: il fatto che ella fosse un familiare stretto e beneficiaria del marito, Dmitry Pumpyanskiy.
Il punto decisivo è che il marito era stato oggetto di un’altra pronuncia del Tribunale, resa il 10 settembre 2025 nella causa T‑541/24, con la quale era stato accertato un errore di valutazione del Consiglio nel continuare a considerarlo un "leading businessperson operating in Russia" ai sensi del criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della Decisione 2014/145, come modificata dalla Decisione 2023/1094.
Ne consegue che, senza dover esaminare le prove prodotte dal Consiglio né verificare se la ricorrente fosse davvero un familiare stretto che beneficiava del coniuge, viene meno il presupposto logico e giuridico dell’inserimento della ricorrente in lista. Se il soggetto di riferimento non rientra più nel criterio base, non può reggere l’inserimento del familiare fondato su quel medesimo presupposto.
Decisione e effetti dell’annullamento
Il Tribunale accoglie dunque il primo motivo e annulla gli atti impugnati nella parte in cui mantenevano il nome della ricorrente nelle liste.
Quanto alla richiesta del Consiglio di mantenere gli effetti della Decisione 2025/528, il Tribunale la dichiara priva di oggetto, poiché nel frattempo il Consiglio aveva adottato la Decisione (CFSP) 2025/1895 del 12 settembre 2025, che prorogava nuovamente le misure fino al 15 marzo 2026. L’annullamento della Decisione 2025/528 non incide quindi sul periodo successivo coperto da nuovi atti non impugnati nel presente giudizio.
Regime delle spese
In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, il Consiglio, risultando soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla ricorrente.
Principio desumibile dalla sentenza
Quando il mantenimento in lista di un familiare è fondato sul beneficio tratto da un soggetto qualificato come leading businessperson operating in Russia, e tale qualificazione viene successivamente annullata o esclusa dal giudice dell’Unione, viene meno il fondamento stesso del mantenimento in lista del familiare; il Consiglio incorre pertanto in errore di valutazione e l’atto va annullato nei confronti della persona interessata.
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