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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-805/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 ottobre 2025. — Gennady Nikolayevich Timchenko e Elena Petrovna Timchenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2 – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Articolo 9, paragrafo 2 – Obbligo di dichiarazione dei fondi e delle risorse economiche da parte delle persone interessate da una misura restrittiva di congelamento – Qualificazione giuridica di un siffatto obbligo – Base giuridica – Articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Articoli 24, 26 e 29 TUE – Attuazione della politica estera e di sicurezza comune da parte degli Stati membri. — Causa C-805/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione dei sigg. Timchenko contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la legittimità dell’obbligo, introdotto nel regolamento n. 269/2014, di dichiarare fondi e risorse economiche alle autorità nazionali competenti. La Corte chiarisce che tale obbligo è una misura di attuazione fondata sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, diretta a garantire l’applicazione uniforme delle sanzioni, e non una nuova misura restrittiva autonoma. Ne deriva che il Consiglio non ha ecceduto le sue competenze e non ha invaso la sfera di esecuzione degli Stati membri.

Obbligo di dichiarazione dei fondi e delle risorse economiche imposto ai soggetti sottoposti a congelamento nell’ambito delle misure restrittive contro l’Ucraina: qualificazione giuridica e base giuridica dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1273.

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, inserire nel regolamento n. 269/2014 un obbligo di dichiarazione dei fondi e delle risorse economiche gravante sulle persone soggette a congelamento, anche se tale obbligo non fosse espressamente previsto nella decisione PESC di riferimento; se tale obbligo dovesse qualificarsi come misura restrittiva autonoma oppure come misura di attuazione diretta a garantire l’applicazione uniforme delle misure restrittive; e se ciò violasse la ripartizione delle competenze prevista dagli articoli 24 e 26 TUE o i principi affermati nella sentenza Rosneft.

Principio di diritto

Il Consiglio può, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, adottare in un regolamento misure che non costituiscono di per sé nuove misure restrittive, ma che servono ad attuare una decisione PESC adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE e a garantire l’applicazione uniforme, coerente ed efficace nell’Unione delle misure di congelamento; in tale quadro può imporre anche un obbligo di dichiarazione a carico dei soggetti designati, senza violare gli articoli 24 e 26 TUE e senza che sia necessario che tale obbligo sia già previsto in modo espresso nella decisione PESC di riferimento.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 24 TUE
  • Articolo 26 TUE
  • Articolo 29 TUE
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Regolamento (UE) 2022/1273
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Decisione (PESC) 2022/337
  • Decisione (PESC) 2022/582
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581
  • Articolo 291, paragrafo 2, TFUE

Obbligo di dichiarazione dei fondi nell’ambito delle misure restrittive contro l’Ucraina

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale nella causa T-644/22, relativa alla validità dell’articolo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2022/1273. La misura contestata ha modificato l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo un obbligo di dichiarazione dei fondi e delle risorse economiche per i soggetti sottoposti a congelamento nell’ambito delle sanzioni adottate dall’Unione in relazione alla situazione in Ucraina.

Fatti e procedimento

I ricorrenti, Gennady Nikolayevich Timchenko ed Elena Petrovna Timchenko, sono persone designate dalle misure restrittive dell’Unione e sottoposte al congelamento di capitali e risorse economiche. Con il loro ricorso davanti al Tribunale avevano chiesto l’annullamento della disposizione che imponeva ai soggetti elencati nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 di trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro le informazioni sui fondi e sulle risorse economiche situati nella giurisdizione di tale Stato e di collaborare alla verifica di tali informazioni.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’obbligo di dichiarazione rientrasse nel potere del Consiglio di attuare, mediante regolamento adottato ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, la decisione PESC 2014/145, così da garantire l’applicazione uniforme delle misure restrittive e contrastare le strategie di elusione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 29 TUE, relativo alle decisioni PESC che definiscono la posizione dell’Unione;
  • l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, che consente al Consiglio di adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche quando ciò sia previsto da una decisione adottata ai sensi del capo 2 del titolo V TUE;
  • gli articoli 24 e 26 TUE, in tema di definizione e attuazione della PESC;
  • l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, evocato dai ricorrenti sul tema dell’esecuzione;
  • il regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1273;
  • la decisione 2014/145/PESC, quale atto PESC di riferimento.

Motivi di impugnazione

I ricorrenti articolavano due motivi principali:

  • insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, per asserita ambiguità sulla qualificazione dell’obbligo di dichiarazione e sulla base giuridica concreta utilizzabile dal Consiglio;
  • errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 215 TFUE e della giurisprudenza Rosneft, sostenendo che il Consiglio non potesse introdurre una misura non espressamente prevista nella decisione PESC e che, comunque, l’esecuzione spettasse agli Stati membri.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce la distinzione tra:

  • le decisioni PESC adottate sulla base dell’articolo 29 TUE, che definiscono la posizione dell’Unione e possono prevedere misure restrittive;
  • i regolamenti adottati sulla base dell’articolo 215 TFUE, che servono a dare efficacia a livello dell’Unione a tali misure e a garantirne l’applicazione uniforme.

Applicando la giurisprudenza Rosneft e richiamando anche la sentenza National Iranian Oil Company, la Corte afferma che il Consiglio può adottare, nel regolamento, misure che precisano e rendono effettive le sanzioni definite nella decisione PESC, senza che tali misure costituiscano necessariamente nuove misure restrittive. L’obbligo di dichiarazione contestato è qualificato come misura di attuazione finalizzata a impedire l’elusione e a garantire un’applicazione uniforme, coerente ed efficace del congelamento di fondi e risorse economiche.

La Corte respinge quindi la tesi secondo cui tale obbligo sarebbe una misura restrittiva autonoma che avrebbe dovuto figurare anche nella decisione PESC. Esclude inoltre che vi sia invasione della competenza di esecuzione degli Stati membri: il regolamento adottato ex articolo 215, paragrafo 2, TFUE opera a livello dell’Unione, mentre l’esecuzione nazionale riguarda l’attività delle autorità competenti nello Stato membro.

Decisione

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma quindi la sentenza del Tribunale e, conseguentemente, la legittimità dell’obbligo di dichiarazione introdotto nell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 come modificato. I ricorrenti sono condannati alle spese del Consiglio e della Commissione.

Principi affermati

Dalla pronuncia emerge che il Consiglio, nell’ambito dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, può adottare misure regolamentari volte a rendere effettive le misure restrittive già definite in una decisione PESC, anche introducendo obblighi di fare per i destinatari delle sanzioni, purché tali misure siano funzionali all’applicazione uniforme dell’azione dell’Unione e non alterino la portata sostanziale della misura restrittiva prevista dalla decisione PESC.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepesccongelamento di capitalibase giuridica degli atti ueesecuzione uniforme del diritto ue

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