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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-637/25

Ordinanza del giudice unico del Tribuna, M. von Danwitz Thomas del 14 ottobre 2025. — Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl contro Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente. — Impugnazione – Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Requisiti formali relativi all’impugnazione – Domanda di ammissione dell’impugnazione presentata fuori termine – Irricevibilità dell’impugnazione. — Causa C-637/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile l’impugnazione proposta da Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl contro la sentenza del Tribunale nella controversia con CINEA. Pur essendo stato presentato l’atto di impugnazione entro il termine, mancava la domanda di ammissione richiesta nei casi rientranti nell’articolo 58 bis dello Statuto, depositata solo il giorno successivo e senza giustificazione in termini di caso fortuito o forza maggiore. La pronuncia ribadisce il carattere rigoroso del filtro di ammissibilità nelle impugnazioni relative a contratti con clausola compromissoria.

Irricevibilità dell’impugnazione per mancato deposito tempestivo della domanda di ammissione nei casi soggetti all’articolo 58 bis dello Statuto della Corte

La questione giuridica

Se un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa all’esecuzione di un contratto contenente clausola compromissoria, soggetta all’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello Statuto, sia ricevibile quando la parte ricorrente deposita l’atto di impugnazione nel termine ma omette di allegare la domanda di ammissione prevista dall’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, presentandola solo il giorno successivo senza invocare caso fortuito o forza maggiore.

Principio di diritto

Nei casi di impugnazione soggetti al filtro di ammissione previsto dall’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello Statuto, l’impugnazione è irricevibile se la domanda di ammissione non è allegata all’atto di impugnazione entro il termine prescritto; il successivo deposito separato e tardivo non sana il vizio, salvo che la parte dimostri un caso fortuito o una forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto. In mancanza di tale domanda tempestiva, il vicepresidente della Corte deve dichiarare l’irricevibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 263 TFUE

Irricevibilità dell’impugnazione per mancato deposito tempestivo della domanda di ammissione

L’ordinanza del Vicepresidente della Corte del 14 ottobre 2025 riguarda un’impugnazione proposta da Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-1193/23, relativa all’esecuzione di un contratto nell’ambito dell’azione "Poseidon Med II" e al pagamento del residuo importo della sovvenzione.

Fatti e procedimento di primo grado

La ricorrente aveva adito il Tribunale fondando il ricorso, in via principale, sull’articolo 272 TFUE, chiedendo di accertare la corretta esecuzione dell’attività affidatale, il diritto all’intero ammontare della sovvenzione e la condanna di CINEA al pagamento di EUR 3 308 761,60. In subordine aveva invocato l’articolo 263 TFUE per l’annullamento della lettera del 9 ottobre 2023 con cui CINEA aveva indicato, in sostanza, un grado di completamento dell’attività pari allo 0%.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama anzitutto l’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello Statuto, che assoggetta a previa ammissione le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE. Richiama inoltre l’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, secondo cui la parte ricorrente deve allegare all’atto di impugnazione una domanda di ammissione contenente l’esposizione della questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in difetto, il vicepresidente della Corte dichiara l’impugnazione irricevibile. È richiamato anche l’articolo 45, secondo comma, dello Statuto, in tema di caso fortuito o forza maggiore.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la sentenza impugnata riguardava effettivamente un ricorso fondato, in via principale, sull’articolo 272 TFUE e quindi rientrava nell’ambito dell’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b). Il termine per proporre impugnazione scadeva il 26 settembre 2025, e l’atto è stato trasmesso in tale data; tuttavia, la ricorrente non aveva allegato la domanda di ammissione prescritta. Tale domanda è stata depositata solo il 27 settembre 2025, dunque fuori termine, senza che fosse invocato né dimostrato un caso fortuito o una forza maggiore idonei a giustificare il ritardo.

Decisione e spese

Constatata l’assenza di una domanda di ammissione depositata entro il termine prescritto, il Vicepresidente della Corte ha dichiarato l’impugnazione irricevibile ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di procedura. Quanto alle spese, la Corte ha applicato l’articolo 137 del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, e ha posto le spese a carico della ricorrente, precisando che, essendo l’ordinanza resa prima della notifica dell’impugnazione alla controparte, questa non aveva sostenuto spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che il requisito della domanda di ammissione dell’impugnazione, nei casi soggetti al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, è un presupposto formale essenziale e perentorio: il suo mancato deposito tempestivo comporta l’irricevibilità dell’impugnazione, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.

Come è indicizzato

Materieimpugnazionecontratti dell'unione europearicevibilità processualeclausola compromissoriaspese processuali

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