Sentenza del 08/06/2015 n. 2463 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INVIO QUESTIONARIO - Instaurazione del contraddittorio - Obbligo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La mancata instaurazione del contraddittorio successivamente alla risposta al questionario non determina, di per sé, l'illegittimità degli avvisi di accertamento. L'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio opera in presenza di una specifica istanza di accertamento con adesione, ma non quando il contribuente presenti direttamente un'istanza di mediazione/reclamo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio dopo la notifica e la risposta al questionario previsto dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che tale omissione rendesse illegittimi gli avvisi di accertamento. La questione riguardava anche la distinzione tra l'istanza di accertamento con adesione e la presentazione diretta dell'istanza di mediazione/reclamo.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. 600/1973
Questionari e richieste di informazioni nell'ambito dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
La notifica del questionario e la ricezione delle risposte non impongono automaticamente all'Amministrazione di instaurare un ulteriore contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Accertamento con adesione
L'obbligo di instaurare il contraddittorio deriva dalla presentazione di una specifica istanza di accertamento con adesione.
Mediazione/reclamo tributario
La presentazione diretta dell'istanza di mediazione o reclamo non determina, secondo la sentenza, l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto.
Massime di principio
- La risposta a un questionario fiscale non attribuisce automaticamente al contribuente il diritto a un confronto ulteriore prima dell'emissione dell'accertamento.
- La mancata instaurazione del contraddittorio è rilevante solo quando tale obbligo sia previsto da una specifica norma o attivato mediante una specifica istanza, come quella di accertamento con adesione.
- La mediazione o il reclamo tributario non sono automaticamente equivalenti all'accertamento con adesione e non producono necessariamente i medesimi effetti procedurali.
- Per valutare la legittimità dell'accertamento occorre distinguere tra le diverse procedure deflattive e verificare quale iniziativa sia stata formalmente presentata dal contribuente.
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