Ordinanza n. 3700/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in relazione all’istanza di accesso presentata con lettera del 29 gennaio 2026 e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’accesso agli atti e del conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di esibire tutta la documentazione richiesta; - e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Comune di Milano a fronte dell’istanza/diffida contenuta nella medesima comunicazione inviata dai ricorrenti in data 29 gennaio 2026 e rimasta priva di riscontro; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento del provvedimento, avente a oggetto «piazza TRENTO n. 6 - via CREMA n. 34 - Municipio 5. Riscontro alla “richiesta di revoca in autotutela e diffida” protocollata in data 29.01.2026 con atti P.G. 56565», trasmesso dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta P.G.T. e S.U.E., Area Interventi Diretti Municipi 5-9, Unità Interventi Edilizi Maggiori - Municipio 5 in data 1° aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto e inerzia del Comune sull’istanza di accesso e sulla richiesta di revoca in autotutela e diffida del 29 gennaio 2026; successivo riscontro comunale del 1° aprile 2026, impugnato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso introduttivo contro il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sull’istanza di accesso presentata il 29 gennaio 2026, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine al Comune di esibire la documentazione richiesta. Con la medesima comunicazione avevano inoltre formulato una richiesta di revoca in autotutela e una diffida, lamentando l’inerzia comunale. Dopo il ricorso, il Comune ha adottato il provvedimento espresso del 1° aprile 2026, avente a oggetto il riscontro alla richiesta di revoca in autotutela e diffida, impugnato dai ricorrenti con motivi aggiunti. Il testo non espone i singoli vizi dedotti contro tale provvedimento.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che il riscontro espresso del Comune del 1° aprile 2026 ha fatto venir meno l’inerzia oggetto del ricorso introduttivo proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., rendendo tale ricorso improcedibile. La trattazione del ricorso per motivi aggiunti è stata differita mediante conversione dal rito camerale al rito ordinario, con fissazione dell’udienza pubblica del 7 aprile 2027 per l’esame del merito. Il Collegio ha inoltre precisato che, nelle more, il Comune sarà tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, a fronteggiare eventuali pericoli per l’incolumità dei ricorrenti e per la stabilità degli immobili di loro proprietà. La parte del ricorso introduttivo relativa all’accesso agli atti non è stata decisa, ma è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2026. Non risulta dal testo una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso.
art. 117 c.p.a.
Il ricorso introduttivo è stato proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; il sopravvenuto riscontro espresso dell’amministrazione ha reso improcedibile la domanda contro il silenzio.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di esibizione della documentazione nell’ambito della tutela in materia di accesso.
Massime di principio
- L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso dell’amministrazione sull’istanza cui si riferiva il ricorso avverso il silenzio fa venir meno l’inerzia e rende improcedibile la domanda proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ferma restando la possibilità di impugnare il provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti.
- Quando, nel corso di un giudizio introdotto contro il silenzio, sopravviene un provvedimento espresso autonomamente impugnato, il giudice può convertire il rito camerale in rito ordinario e fissare un’udienza pubblica per la trattazione del merito dei motivi aggiunti.
- La sopravvenuta improcedibilità della domanda contro il silenzio non determina necessariamente la definizione delle ulteriori domande presenti nel ricorso, come quella relativa all’accesso agli atti, che possono essere trattate separatamente nella camera di consiglio appositamente fissata.
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