Cassazione Penale, Sentenza n. 18156/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i delitti contestati (artt. 633, 639-bis, 650 c.p.), denunciando principalmente la violazione del diritto di difesa per mancato riconoscimento del legittimo impedimento derivante dalla sua detenzione in carcere che gli impediva di comparire all'udienza di appello del 02/07/2025. Inoltre deduceva la carenza motivazionale per omissione sulla decadenza della parte civile assente e per omessa valutazione della continuazione, con conseguente cumulo delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (legittimo impedimento per detenzione non valutato correttamente) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per il prosieguo. I secondi e terzo motivi sono stati ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7635/2021, Costantino) secondo cui la restrizione della libertà personale per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, integra un impedimento legittimo che impone la traduzione dell'imputato e il rinvio dell'udienza per assicurare la sua partecipazione, e ha sottolineato l'obbligo del giudice di attivarsi d'ufficio per garantire tale partecipazione.
Norme richiamate
Art. 111 Cost.
Richiamato per i principi del giusto processo e del contraddittorio: l'assenza dell'imputato non vale come rinuncia se sussiste un impedimento legittimo; il diritto a partecipare al processo è incondizionato.
Sentenza Sezioni Unite n. 7635/2021 (Costantino)
Principio applicato: la detenzione dell'imputato per altra causa, se documentata o comunicata, costituisce impedimento legittimo che impone la traduzione dell'imputato e il rinvio dell'udienza senza oneri a suo carico.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza richiamata a supporto della necessità di considerare l'impedimento e dell'irrilevanza di una valutazione non aderente ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)
Ulteriore precedente che conferma la necessità di valutare il motivo dell'assenza dell'imputato e il divieto di ritenere automaticamente rinuncia quando sussistono impedimenti documentati.
Artt. 633, 639-bis, 650 cod. pen.
artt. 633, 639-bis, 650 cod. pen.
Indicano i reati per i quali è stato condannato l'imputato; non sono stati decisivi nella valutazione del vizio procedurale posto dalla Cassazione.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite procedurale alla esposizione dei motivi in cassazione (sintesi dei motivi nei limiti necessari per la motivazione).
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, costituisce un impedimento legittimo: il giudice deve disporre la traduzione e rinviare l'udienza per assicurare la partecipazione dell'imputato.
- L'assenza dell'imputato non può essere considerata rinuncia al diritto di difesa quando risulti un impedimento allecito: solo un'evidente e inequivoca manifestazione di volontà dell'imputato può integrare una rinuncia.
- Spetta al giudice, anche d'ufficio, adottare tutte le misure necessarie (es. traduzione) per garantire la presenza dell'imputato non rinunciante; l'omissione di tali atti può determinare annullamento della sentenza.
- Se la Cassazione accoglie un motivo essenziale che incide sulla validità del processo, gli ulteriori motivi possono risultare assorbiti e la sentenza annullata senza rinvio o con rinvio per il prosieguo secondo il caso concreto.
- La parte civile assente o senza conclusioni scritte può subire preclusioni: però la relativa omissione deve essere esaminata nel nuovo giudizio, se rilevante dopo l'accoglimento di questioni procedurali fondamentali.
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