Sentenza n. 14164/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 15 ottobre 2025. Ha dedotto che l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine applicabile, individuato in complessivi 120 giorni mediante il combinato disposto dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’obbligo di provvedere sussiste quando siano presenti una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Ha ritenuto integrati entrambi i presupposti: la domanda era stata presentata il 15 ottobre 2025 e, alla data del ricorso, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento finale. Il Collegio ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine giudiziale all’amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza fa capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi, pari a 120 giorni.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione e abilitazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono condizioni sufficienti per accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi, pari a 120 giorni, ove siano richieste integrazioni.
- La mancata conclusione entro il termine complessivo applicabile del procedimento di riconoscimento di un titolo professionale integra silenzio-inadempimento, anche quando l’amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento espresso sulla domanda.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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