Sentenza n. 91/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 12 giugno 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione in sanatoria ex art. 39 l. 724/1994 e contro l'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, che la domanda di condono presentata ai sensi della l. 724/1994 avrebbe dovuto essere esaminata dal Comune anche alla luce della sopravvenuta l. 326/2003, oppure automaticamente convertita o riqualificata come domanda relativa al terzo condono. Ha richiamato la continuità tra le discipline dei tre condoni edilizi e sostenuto di avere chiesto l'applicazione della l. 326/2003 nelle osservazioni al preavviso di diniego. In secondo luogo, ha censurato l'ordinanza di demolizione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la natura vincolata dell'atto non escludeva le garanzie partecipative, anche in considerazione della pendenza del giudizio contro il diniego di sanatoria e della possibilità di presentare una domanda di permesso in sanatoria. In terzo luogo, ha riproposto la domanda risarcitoria, prospettando un danno da ritardo derivante dalla mancata definizione tempestiva della domanda di condono presentata nel 1995 e dalla conseguente perdita della possibilità di presentare utilmente una domanda ai sensi della l. 326/2003; ha chiesto anche una consulenza tecnica d'ufficio per la liquidazione del danno.
La decisione
L'appello è stato respinto integralmente. Quanto al primo motivo, il CGARS ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria, affermando che i condoni edilizi sono strumenti eccezionali, autonomi e soggetti a rigorosi presupposti sostanziali e formali. Non esiste alcun automatismo per cui una domanda presentata ai sensi di una precedente legge di condono valga anche per un condono successivo, né sussiste un obbligo del Comune di riqualificarla d'ufficio. Ogni condono richiede una specifica domanda dell'interessato, salvo eventuali meccanismi di rideterminazione espressamente previsti dalla legge. Il richiamo alla l. 326/2003 nelle osservazioni al preavviso non è stato ritenuto idoneo a fondare la conversione automatica della domanda originaria. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ricordato che anche per gli atti vincolati la comunicazione di avvio può essere necessaria quando la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto finale dell'atto. Nel caso concreto, tuttavia, la natura abusiva dell'opera e l'accertamento dell'abuso rendevano legittima l'ordinanza di demolizione, sicché l'omissione della comunicazione non determinava l'illegittimità dell'atto. Quanto al terzo motivo, la domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di allegazioni e prove sia sull'esistenza del danno sia sulla spettanza del bene della vita. Il risarcimento non consegue automaticamente all'illegittimità o all'annullamento di un atto, ma richiede la prova di condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso; nel caso di interessi pretensivi occorre inoltre dimostrare, con giudizio prognostico prossimo alla certezza, che il bene della vita sarebbe stato conseguito. La CTU non può supplire all'assenza di prova dell'esistenza del danno, soprattutto quando è stata richiesta soltanto per la sua quantificazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
La domanda di condono presentata ai sensi di questa disciplina non può essere automaticamente esaminata secondo la disciplina di un condono successivo, in assenza di una specifica istanza o di un meccanismo di rideterminazione previsto dalla legge.
l. 326/2003, art. 32
Il terzo condono edilizio ha carattere temporaneo ed eccezionale ed è autonomo rispetto ai precedenti condoni; non opera automaticamente sulle domande già presentate ai sensi della l. 724/1994.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro
La previsione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza non esclude, nel caso concreto, la legittimità dell'ordinanza di demolizione relativa a opere abusive.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere necessaria anche per un atto vincolato quando la partecipazione del destinatario avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto provvedimentale; non è invece necessaria quando l'abuso edilizio risulta accertato e la demolizione è doverosa.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può chiedere il permesso in sanatoria se ricorre la doppia conformità; tale possibilità non incide sull'autonomia e sulla necessità di specifica domanda per ciascun condono straordinario.
art. 2043 cod. civ.
Il danno risarcibile è soltanto la perdita economica ingiusta e deve essere provato insieme agli altri elementi dell'illecito, inclusi condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso.
Massime di principio
- I condoni edilizi, in quanto strumenti eccezionali e derogatori, sono autonomi l'uno dall'altro e richiedono il rispetto dei rispettivi presupposti sostanziali e formali; una domanda presentata per un precedente condono non può essere automaticamente convertita o riqualificata come domanda relativa a un condono successivo, salvo che la legge preveda espressamente tale possibilità.
- L'amministrazione non è tenuta a esaminare d'ufficio una domanda di condono secondo la disciplina sopravvenuta di un diverso condono edilizio; occorre una specifica iniziativa dell'interessato, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge applicabile.
- La natura vincolata dell'ordinanza di demolizione non esclude in astratto l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento: tale comunicazione è necessaria quando la partecipazione del destinatario avrebbe potuto fornire elementi idonei a determinare un diverso contenuto dell'atto. Essa non è invece decisiva quando l'abusività dell'opera e i presupposti della demolizione risultano già compiutamente accertati.
- La domanda di risarcimento per lesione di un interesse legittimo pretensivo richiede l'allegazione e la prova della spettanza del bene della vita, oltre alla dimostrazione di condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso; il risarcimento non costituisce una conseguenza automatica dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'assenza di allegazione e prova dell'esistenza del danno, quando sia stata richiesta soltanto per la sua liquidazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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