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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23810/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati. Per la prima, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità per riciclaggio continuato in relazione all'intestazione, presso una banca croata, di una cassetta di sicurezza e di un conto corrente nei quali erano confluite somme di denaro provenienti da reati fiscali commessi da un congiunto, somme poi sottoposte a sequestro, con l'ulteriore finalità di celarne la provenienza illecita. Il ricorso sosteneva che mancasse la prova dell'elemento soggettivo: la ricorrente avrebbe agito solo per compiacere la figlia, senza consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme, e i dati valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero stati neutri o sopravvenuti rispetto ai fatti. Si invocava inoltre la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la versione alternativa dell'innocenza sarebbe rimasta plausibile. Per il secondo imputato, confermata la condanna per favoreggiamento reale per avere preso parte all'organizzazione del trasferimento di denaro riconducibile alla medesima vicenda illecita, dai conti e cassette esteri verso ulteriori conti aperti in Croazia e Bulgaria, al fine di aiutare la titolare del profitto a conservarne il vantaggio. Il ricorso censurava la prova del dolo, sostenendo che l'imputato non fosse consapevole del sequestro penale delle somme e che avesse avuto notizia soltanto della complessità della vicenda, oltre a contestare il trattamento sanzionatorio per mancata considerazione di elementi favorevoli e per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del dolo eventuale in capo alla prima imputata, valorizzando il quadro indiziario complessivo: conversazioni intercettate, partecipazione ai viaggi all'estero per il recupero delle somme, intestazione di conti, cassette e società estere, e assenza di una spiegazione alternativa plausibile. Quanto al secondo imputato, ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sull'elemento soggettivo del favoreggiamento reale, sia quello sulla pena, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sulla consapevolezza del sequestro e sulla rilevanza degli stratagemmi usati per il trasferimento del denaro; ha inoltre giudicato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, richiamando la complessità della vicenda e la professione forense dell'imputato. Ne è conseguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 379 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del favoreggiamento reale; la Corte ne valuta l'elemento soggettivo, esigendo la consapevolezza dell'ostacolo all'assicurazione del profitto del reato presupposto

  • art. 62-bis c.p.

    per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 132 c.p.

    richiamato nel motivo sulla dosimetria e sulle attenuanti generiche, in relazione ai criteri di determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per valutare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la pena

  • art. 606 c.p.p.

    limita il controllo di legittimità ai vizi deducibili; non consente una rivalutazione del merito degli elementi di prova

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito come norma richiamata, ma il ragionamento della Corte è impostato su una valutazione complessiva e logica degli indizi; non inserito

  • art. 125 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non inserito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sull'elemento soggettivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logica e completa sulla base di un quadro indiziario complessivo.
  • Il dolo eventuale può integrare il riciclaggio quando l'agente si rappresenti come concretamente possibile la provenienza delittuosa del denaro e, pur di non rinunciare all'operazione, accetti il rischio che tale provenienza sia effettiva.
  • Ai fini del favoreggiamento reale è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita o della sottoposizione a sequestro delle somme e la volontà di porre in essere condotte di trasferimento o schermatura idonee ad assicurare il profitto del reato presupposto.
  • In presenza di un'ipotesi alternativa di innocenza, il giudice di merito può superarla quando ne dimostri l'irragionevolezza alla luce di un insieme coerente di dati fattuali, anche indiretti, e non è tenuto a confutare singolarmente ogni lettura difensiva se questa non regge al vaglio complessivo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami elementi significativi della personalità dell'imputato, della gravità del fatto o delle modalità esecutive, essendo sufficiente anche un solo elemento ritenuto prevalente.
  • In sede di ricorso per cassazione, motivi che si limitano a contrapporre una lettura diversa dei fatti a quella del giudice di merito sono inammissibili se la sentenza impugnata ha spiegato in modo non manifestamente illogico le ragioni del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFavoreggiamento personale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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