Cassazione Penale, Ordinanza n. 36572/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza del GUP resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., su concorde richiesta delle parti, agli imputati era stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 700 di multa per il reato di rapina in concorso. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, assumendo che il giudice avesse omesso di motivare sulla congruità della pena concordata tra le parti. La Corte ha rilevato che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura sulla motivazione in ordine alla congruità della pena non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati, rilevando che la doglianza dedotta riguardava un vizio di motivazione non ricompreso tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, ai difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegale applicazione della pena o della misura di sicurezza.
art. 610 c.p.p.
comma 5-bis, ultima parte
L'inammissibilità del ricorso nei casi previsti può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice del reato contestato, qualificato come rapina in concorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata o insufficiente motivazione sulla congruità della pena concordata non è, di per sé, motivo di ricorso consentito contro la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità può essere pronunciata de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
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