Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24350/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza di appello per motivazione solo apparente. Ha quindi cassato la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita. Il secondo motivo e stato dichiarato assorbito.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti del titolare di un'attivita commerciale di macelleria, con rettifica induttiva del reddito e recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile quello incidentale del contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullita della sentenza di appello per motivazione apparente o inesistente, deducendo la violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione e delle norme del processo tributario; con il secondo ha censurato, in via subordinata, la ritenuta inattendibilita della ricostruzione induttiva dei ricavi effettuata dall'Ufficio, invocando le norme sull'accertamento induttivo, l'onere della prova e la valutazione delle prove.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone che la decisione sia sorretta da una motivazione effettiva e intellegibile; la sua violazione integra nullita quando la motivazione sia solo apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza e nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione o se tali ragioni sono solo apparenti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; il mero richiamo non basta se non consente di comprendere l'iter argomentativo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme del processo tributario interessate dal vizio motivazionale.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro della struttura della sentenza tributaria e della relativa motivazione.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione ai requisiti dell'appello tributario e alla necessita di considerare i motivi di impugnazione.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro delle norme processuali tributarie applicabili.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente come norma sull'accertamento induttivo del reddito.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dal ricorrente come norma sull'accertamento induttivo ai fini IVA.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella contestazione della pretesa fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la motivazione e nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni logico-giuridiche della decisione, lasciando all'interprete il compito di colmarne i vuoti con congetture.
  • Il richiamo per relationem ad atti di primo grado o alle difese di parte e legittimo solo se, dal complesso della motivazione, risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni proprie del giudice; altrimenti la sentenza e affetta da motivazione apparente.
  • Nel giudizio di appello il giudice deve confrontarsi con i singoli motivi di impugnazione e spiegare perche li ritiene infondati; non basta un generico rinvio alla sentenza appellata o alle difese della parte vittoriosa in primo grado.
  • Quando il vizio motivazionale e accolto, gli ulteriori motivi che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.