Cassazione Penale, Sentenza n. 4284/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la rideterminazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione (ordinanza 02/02/2021) dopo annullamento con rinvio: in pratica la nuova misura inflitta a Taipi risultava praticamente immutata (riduzione di un solo mese) nonostante la declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n.40/2019) della parte dell'art. 73 d.P.R. 309/90 che aveva ridotto il minimo edittale da 8 a 6 anni. Si lamentava altresì la violazione dell'art. 627, co.3, c.p.p., perché il giudice si limitò a un rinvio generico alla precedente motivazione e non svolse la complessa valutazione richiesta dalla giurisprudenza (verifica della commisurazione operata dal giudice della cognizione, controllo del parametro legale effettivamente applicato, verifica se la pena per il reato più grave fosse già stata rideterminata in executivis, e rideterminazione motivata della pena secondo artt. 132-133 c.p. e art. 30 L. 87/1953).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione. La Corte ha rilevato che il giudice non ha seguito il percorso argomentativo imposto dalla sentenza di annullamento con rinvio e dalla giurisprudenza successiva alla declaratoria di incostituzionalità, essendosi limitato a un rinvio generico e non avendo proceduto alla necessaria analisi documentata (commisurazione singola delle pene, verifica del parametro legale applicato in relazione alle date dei fatti, accertamento di eventuali rideterminazioni esecutive pregresse). La richiesta di trattazione orale è stata respinta in quanto il procedimento in Cassazione era in camera di consiglio non partecipata. Dispositivo: annullamento con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione proceda a nuova determinazione della pena con motivazione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
La Corte costituzionale (sent. n.40/2019) ha dichiarato incostituzionale la parte che fissava il minimo edittale in 8 anni anziché 6; la decisione incide sulla commisurazione delle pene inflitte prima della declaratoria e impone al giudice dell'esecuzione di verificare quale minimo sia stato applicato e se sia necessario ridurre la pena.
art. 627, co. 3, c.p.p.
Obbliga il giudice dell'esecuzione ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento: non è ammesso un mero rinvio generico alla precedente motivazione, ma è richiesta una nuova, motivata determinazione conforme al principio stabilito dalla Corte di legittimità.
art. 533 c.p.p.
Imposta l'obbligo per il giudice della cognizione di operare una dettagliata commisurazione delle pene; se ciò non è stato compiuto dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve effettuare tale commisurazione preliminare prima di decidere sulla rideterminazione in melius.
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri normativi per la determinazione della pena (funzione preventiva, personale, attenuanti/agggravanti, concretizzazione del fatto); il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena secondo questi criteri alla luce della declaratoria di incostituzionalità.
art. 30 L. 87/1953
Consente la riduzione in melius della pena in favore del condannato; la Corte indica che, quando è necessario, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena con discrezionalità, motivando la scelta del quantum riduttivo.
art. 611, 2º periodo, c.p.p.
Regola i procedimenti in camera di consiglio non partecipata in Cassazione: la richiesta di trattazione orale è inammissibile in tale forma di giudizio, pertanto la Corte ha giudicato senza l'intervento del difensore.
art. 81, comma finale, c.p.
Norma citata nel contesto dell'aumento di pena per concorso di reati; nella fattispecie era richiamata per spiegare la motivazione del precedente aumento applicato dal giudice di merito.
art. 671 c.p.p.
Richiamato come dato da verificare: il giudice dell'esecuzione deve considerare quanto prodotto nell'istanza ex art. 671 c.p.p. (eventuali atti relativi alla rideterminazione o ad esecuzione delle pene per reati connessi).
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità di una norma sostanziale che incide sui minimi edittali (es. art. 73 d.P.R. 309/90), il giudice dell'esecuzione è obbligato a riesaminare la commisurazione delle singole pene e la pena complessiva, non potendosi limitare a un mero rinvio alla motivazione precedente.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare le date dei fatti per accertare quale parametro legale sia stato effettivamente applicato e se la commisurazione originaria abbia riflesso il minimo dichiarato incostituzionale oppure una scelta verso il massimo; sulla base di questa verifica deciderà se intervenire riducendo la pena e in quale misura.
- Se il giudice della cognizione non ha operato la dettagliata commisurazione richiesta dall'art. 533 c.p.p., tale operazione spetta al giudice dell'esecuzione prima di qualsiasi valutazione sulla necessità di rideterminare la pena.
- Il giudice dell'esecuzione deve altresì accertare se la pena per il reato più grave (giudicato separatamente) sia stata già rideterminata in executivis, perché ciò incide sull'obbligo o meno di ridurre ulteriormente le pene satellite.
- La rideterminazione in melius resta attività discrezionale ma richiede motivazione puntuale e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; l'inosservanza dei criteri e dell'art. 627 c.p.p. comporta l'annullamento con rinvio.
- In sede di Cassazione, nei procedimenti in camera di consiglio non partecipata, la richiesta di trattazione orale è inammissibile: la Corte decide sulla base degli atti scritti.
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