Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23439/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'azienda sanitaria avverso un'ingiunzione di pagamento emessa in favore di un medico dipendente per compensi maturati, nel periodo 2008-2009, per la partecipazione fuori dell'orario di servizio alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile. I giudici di merito hanno ritenuto provato il diritto al compenso sulla base di prospetti riepilogativi redatti dal dirigente della U.O.C. Medicina Legale, valorizzandone l'idoneità probatoria e rilevando che l'azienda non aveva contestato in modo specifico autenticità, provenienza o correttezza contabile dei documenti. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto tre motivi, tutti costruiti come omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa regionale applicabile: (1) contestazione del valore probatorio dei prospetti riepilogativi, sostenendo che non provassero lo svolgimento dell'attività oltre l'orario di servizio; (2) censura della decisione che aveva ritenuto irrilevante il tema dell'ambito di applicazione della circolare sulla rilevazione automatica delle presenze; (3) doglianza sulla mancata ammissione delle prove richieste dall'azienda e sulla valenza delle testimonianze già assunte. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e della prova, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata contestazione specifica dei documenti e sulla sufficienza della documentazione a dimostrare il fatto costitutivo del diritto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che vi fosse un effettivo vizio di violazione di legge o un omesso esame di fatti decisivi: le doglianze si risolvevano nella contestazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito sulla prova documentale e sulla irrilevanza delle ulteriori questioni istruttorie. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole al medico e l'azienda ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo ex n. 5 non può essere usato per chiedere una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, se la censura non individua un fatto storico decisivo realmente omesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione della legge

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, dietro la sua veste formale, miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia ritenuto assolto il fatto costitutivo sulla base di documentazione non specificamente contestata; la doglianza non può tradursi in un riesame del merito.

  • art. 44 L.R. n. 11 del 2004

    La Corte richiama la norma regionale invocata dalla ricorrente, ma ritiene le relative doglianze non decisive e comunque assorbite dall'accertamento del fatto costitutivo del diritto al compenso.

  • art. 140 L.R. n. 4 del 2006

    La modifica normativa regionale è richiamata insieme all'art. 44 della legge regionale, ma non incide sull'esito perché le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione sulla mancata contestazione specifica di documenti rilevanti, il ricorrente deve confrontarsi con tale ratio decidendi; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico effettivamente trascurato e idoneo, se considerato, a determinare un esito diverso; non basta riproporre questioni istruttorie o critiche alla valutazione delle prove.
  • L'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se, nella sostanza, mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e non il riparto astratto dell'onere probatorio.
  • Se il giudice di merito ha ritenuto raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto, diventano irrilevanti le censure che investono profili ulteriori o assorbiti, come l'ambito applicativo di circolari interne o la mancata ammissione di prove non decisive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.