Cassazione Civile, Ordinanza n. 10566/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Alcuni medici avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il riconoscimento del diritto alla remunerazione adeguata per il corso di specializzazione medica frequentato e, in subordine, il risarcimento del danno da inadempimento dello Stato per tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie sul compenso degli specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato il rigetto, ritenendo per alcuni ricorrenti maturata la prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999 e, per la ricorrente che aveva iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983, escludendo il diritto risarcitorio. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1173, 1218 e 2946 c.c. e dell’art. 11 l. n. 370/1999, assumendo che la prescrizione per alcuni medici dovesse decorrere solo dal 2007 perché l’inadempimento statale sarebbe perdurato fino ad allora; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 1173, 1218 c.c., 117 Cost. e delle direttive CEE richiamate, sostenendo che per la ricorrente che aveva iniziato il corso prima del 1983, pur essendo stata interrotta la prescrizione, il diritto al risarcimento dovesse comunque essere riconosciuto. È stata anche chiesta rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla effettività del rimedio prima della definizione di giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo proposto da tre ricorrenti, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui il diritto al risarcimento da inadempimento delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, e che le incertezze invocate su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva non impediscono il decorso della prescrizione. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla ricorrente che aveva iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983, applicando l’interpretazione della Corte di giustizia e il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui anche i corsi iniziati prima del 1982-1983 danno diritto alla remunerazione adeguata dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione, se la specializzazione rientra tra quelle previste dalle direttive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame e per le spese del giudizio di legittimità. Per i ricorrenti soccombenti è stato inoltre disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria/obbligatoria, senza specifica autonoma elaborazione
art. 1218 c.c.
richiamato come norma sull'inadempimento e sulla responsabilità per mancata attuazione delle direttive
art. 2946 c.c.
richiamato per affermare la prescrizione decennale del diritto risarcitorio
art. 117 Cost.
richiamato a sostegno della domanda di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto UE
art. 11 l. n. 370 del 1999
individuato come momento dal quale decorre la prescrizione decennale per i diritti risarcitori dei medici specializzandi esclusi dal beneficio ivi previsto
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi per violazione di legge
art. 360-bis c.p.c., n. 1
utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo perché conforme a giurisprudenza consolidata
art. 267 TFUE
richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per porre a carico dei ricorrenti soccombenti l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
L. n. 260 del 1958, art. 4
richiamato per affermare che l'evocazione di un diverso organo statuale, insieme alla Presidenza del Consiglio, integra una mera irregolarità sanabile
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE
fonte dell'obbligo di remunerazione adeguata dei medici specializzandi e della responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione
art. 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 75/363/CEE
interpretato nel senso che la formazione specialistica iniziata nel periodo rilevante deve essere remunerata adeguatamente
art. 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 75/363/CEE
interpretato congiuntamente alle altre disposizioni nel senso dell'obbligo di remunerazione adeguata
allegato direttiva 75/363/CEE
richiamato quale base testuale dell'obbligo di remunerazione adeguata per la formazione specialistica
artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE
limitano l'ambito delle specializzazioni per le quali spetta la remunerazione adeguata
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, per tutti i soggetti che, in assenza di ulteriori atti di adempimento, avevano maturato la ragionevole certezza dell'inadempimento statale.
- Le incertezze relative alla giurisdizione competente, alla natura contrattuale o aquiliana dell'azione e all'individuazione del soggetto passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione, poiché la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e l'errore sul giudice è rimediabile con gli ordinari strumenti processuali.
- Nelle controversie sul compenso dei medici specializzandi, la tutela va riconosciuta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983, ma limitatamente al periodo successivo a tale data e fino al termine della formazione, se la specializzazione rientra nell'ambito delle direttive comunitarie applicabili.
- L'evocazione in giudizio, insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un diverso organo dello Stato non impedisce di regola l'instaurazione del rapporto processuale, trattandosi di irregolarità sanabile, e l'esatta individuazione dell'amministrazione statale obbligata non esclude di per sé l'interruzione della prescrizione quando il destinatario del credito sia comunque lo Stato.
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