Cassazione Civile, Ordinanza n. 32332/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dal Comune per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2014, con richiesta di imposta, sanzioni e interessi. La società proprietaria dell’immobile ha impugnato l’atto sostenendo, da un lato, che l’avviso fosse illegittimo perché privo di sottoscrizione autografa, assumendo che la regola sulla sostituzione della firma con il nominativo a stampa valga solo per gli atti prodotti tramite sistemi automatizzati, mentre nel caso concreto l’atto non sarebbe stato automatizzato; dall’altro, che dovesse spettare l’esenzione per immobili destinati ad attività assistenziali, poiché il bene era stato locato a una cooperativa sociale ONLUS e l’uso socio-assistenziale dell’immobile sarebbe sufficiente, indipendentemente dal fatto che l’attività fosse svolta direttamente dal proprietario. Nel corso dell’illustrazione della seconda censura la ricorrente ha anche richiamato l’esenzione per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali. La CTR ha confermato la debenza del tributo, escludendo sia il vizio di sottoscrizione sia i presupposti dell’esenzione invocata. In Cassazione la società ha riproposto tali due motivi di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l’accertamento di merito secondo cui l’avviso era stato emesso tramite sistema informatico con indicazione a stampa del funzionario responsabile, limitandosi a contrapporre una diversa versione dei fatti e chiedendo in sostanza una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l’esenzione IMU/ICI per immobili destinati ad attività assistenziali richiede cumulativamente un presupposto soggettivo e uno oggettivo, e che, per gli immobili concessi a terzi, non basta l’uso sociale del bene se non vi è coincidenza tra soggetto passivo e utilizzatore nei termini richiesti dalla norma agevolativa; inoltre ha rilevato che la disposizione richiamata dalla ricorrente non copre l’ipotesi da essa invocata e che, in ogni caso, la censura non aggrediva compiutamente la ratio della decisione di appello sul difetto del presupposto agevolativo per l’annualità in esame. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 87, l. n. 549/1995
"In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile"
La regola speciale consente la sostituzione della sottoscrizione autografa con l’indicazione a stampa del responsabile solo per atti formati mediante sistemi informativi automatizzati.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione per immobili destinati ad attività assistenziali richiede la coesistenza del requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente e del requisito oggettivo della destinazione diretta ed esclusiva dell’immobile ad attività tipizzate; norma di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi previsti.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
Per l’IMU rinvia alle esenzioni dell’ICI previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) e i), ma non alla lett. g).
art. 13, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
Norma richiamata quale base dell’applicazione dell’IMU per le annualità in contestazione, in combinato disposto con il rinvio alle esenzioni ICI.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative, essendo eccezionali e derogatorie rispetto al regime generale, non sono suscettibili di applicazione analogica né di interpretazione estensiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio dedotto è stato scrutinato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava realmente con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla CTR quale criterio di continuazione per avvisi di accertamento relativi a diversi periodi d’imposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale e vanno interpretate in modo strettamente letterale: non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dal legislatore, né tramite analogia né tramite interpretazione estensiva.
- Per le esenzioni su immobili destinati ad attività assistenziali è necessario verificare congiuntamente il requisito soggettivo del soggetto utilizzatore e quello oggettivo della destinazione diretta e esclusiva dell’immobile alle attività agevolate; non basta una generica finalità sociale del bene.
- Quando la norma agevolativa richiede che l’immobile sia "utilizzato" per determinate attività, la concessione a terzi o l’uso indiretto non è sufficiente se manca la coincidenza richiesta tra soggetto passivo e utilizzatore o comunque la destinazione diretta nei termini normativi.
- In presenza di più sentenze emesse nello stesso rapporto giuridico d’imposta, il ricorso cumulativo può essere ammesso per ragioni di economia processuale quando le decisioni dipendano integralmente da una medesima questione di diritto comune.
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