Sentenza n. 3216/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento prot.0021562 del 1°.4.2025 DGPROF del Ministero della Salute - inviato via PEC in pari data - con il quale è stato comunicato il diniego definitivo dell'istanza di riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Ucraina dalla ricorrente; -della nota del Ministero della Salute prot. - 0016377-12.3.2025 DGPROF-MDS - pervenuta in data 24 marzo 2025 - con la quale sono stati comunicati “motivi ostativi al riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241/90”; nonché di ogni altro atto connesso presupposto e conseguenziale ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del riconoscimento in Italia del titolo professionale di infermiera conseguito in Ucraina, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego ministeriale fondato sulla mancanza dei requisiti di legge, in particolare sul mancato completamento di almeno dieci anni di formazione scolastica generale richiesto dall'art. 38, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 206/2007. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 38 e 60 del d.lgs. n. 206/2007, violazione dei principi di correttezza e buon andamento, erronea presupposizione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dell'art. 97 Cost. e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto di avere completato dodici anni di studi, considerando anche il percorso triennale presso il Collegio di Medicina di Novoselytsia, concluso con il diploma di specialista subalterno e la qualifica di infermiera. Ha inoltre dedotto che il titolo conseguito avrebbe consentito l'accesso a un percorso universitario abbreviato e che il Ministero avrebbe dovuto applicare l'art. 38, comma 1, lett. a), relativo alla formazione scolastica generale di dodici anni, ovvero comunque confrontare la qualifica estera con quella italiana secondo i principi affermati dall'Adunanza plenaria. È stata altresì lamentata una disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini ucraini e non sarebbe stata adeguatamente considerata l'attività lavorativa svolta in Italia presso una residenza sociosanitaria per anziani.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ricostruito il quadro normativo applicabile al riconoscimento dei titoli sanitari conseguiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, rilevando che il Ministero della Salute deve verificare, con valutazione tecnico-discrezionale, se il titolo estero assicuri una preparazione culturale e tecnica adeguata e almeno corrispondente a quella richiesta dall'ordinamento nazionale ed europeo. Il Collegio ha ritenuto applicabile il requisito dell'art. 38, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 206/2007, che richiede il completamento di almeno dieci anni di formazione scolastica generale prima dell'accesso alla formazione professionale infermieristica. Il percorso triennale di studi infermieristici presso il Collegio di Medicina non può essere computato anche come formazione scolastica generale, perché costituisce la successiva formazione professionalizzante alla quale si accede dopo il completamento della formazione scolastica minima. Né la ricorrente ha dimostrato di avere completato i dieci anni di formazione scolastica generale richiesti: risultavano soltanto nove anni anteriori all'avvio degli studi infermieristici. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il diniego, escludendo che la formazione professionale, il successivo percorso lavorativo in Italia o la possibilità di accesso a studi universitari potessero colmare il deficit del requisito scolastico preliminare. Ha inoltre escluso la disparità di trattamento, poiché le posizioni comparate erano state valutate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2007 e secondo la disciplina previgente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. 206/2007
“L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata” al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni, ovvero di almeno dodici anni nei casi previsti dalla lettera a).
Il completamento della formazione scolastica generale costituisce un requisito preliminare e autonomo rispetto alla successiva formazione professionale infermieristica; gli anni di formazione professionalizzante non possono essere computati anche per raggiungere il minimo di scolarità generale richiesto.
art. 2, comma 2, d.lgs. 206/2007
La disposizione è richiamata nel quadro del riconoscimento dei titoli conseguiti in Stati non membri dell'Unione europea e del rapporto con la disciplina previgente.
art. 60 d.lgs. 206/2007
La norma è richiamata per l'abrogazione della disciplina previgente sul riconoscimento dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari.
art. 48 d.P.R. 394/1999
La disposizione è richiamata quale disciplina delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
artt. 49 e 50 d.P.R. 394/1999
Le norme consentono ai cittadini stranieri titolari di qualifiche professionali conseguite in Paesi non appartenenti all'Unione europea di chiedere il riconoscimento necessario all'esercizio della professione in Italia.
art. 387 d.lgs. 297/1994
La norma è richiamata in relazione al riconoscimento dei titoli di studio e professionali conseguiti all'estero e agli eventuali corsi di adeguamento e integrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo sanitario conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, il Ministero della Salute esercita una valutazione tecnico-discrezionale diretta a verificare che il titolo assicuri una preparazione culturale e tecnica adeguata e almeno corrispondente a quella richiesta dall'ordinamento italiano ed europeo.
- Il requisito della formazione scolastica generale minima previsto per l'accesso alla formazione infermieristica è autonomo e preliminare rispetto alla formazione professionale: gli anni frequentati presso un istituto professionalizzante per conseguire la qualifica di infermiere non possono essere computati anche per integrare il numero minimo di anni di scolarità generale.
- La possibilità che un titolo professionale estero consenta l'accesso a successivi studi universitari o a percorsi formativi abbreviati non dimostra, di per sé, il previo completamento del requisito minimo di formazione scolastica generale richiesto per l'accesso alla formazione infermieristica.
- Non sussiste disparità di trattamento tra domande di riconoscimento valutate secondo discipline diverse quando le posizioni comparate sono state esaminate in momenti anteriori e sulla base della normativa previgente.
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