Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4845/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza: al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro 21 marzo 2025 n. 1315;

Giustizia amministrativa202505258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.499,06 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’articolo 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, del 21 marzo 2025, n. 1315. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente alla retribuzione professionale prevista dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.499,06, oltre accessori di legge e spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto la documentazione attestante l’integrale adempimento, disposto con determina del 10 novembre 2025, successivamente alla notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 14 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha integralmente adempiuto al giudicato durante la pendenza del giudizio. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione, avendo adempiuto solo dopo la notificazione del ricorso, è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro giudice.

  • art. 7 CCNL del 31 agosto 1999

    La norma contrattuale fonda il diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento sopravvenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto del ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.