Sentenza n. 2039/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 2 agosto 2022 che ha ordinato la demolizione di nove manufatti abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino adottata ai sensi dell’art. 196 della l.r. Toscana n. 65/2014, deducendo: 1) violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990, perché non avrebbe potuto conoscere integralmente gli atti né presentare tempestivamente osservazioni; 2) natura temporanea e precaria dei manufatti, in ragione dei materiali utilizzati e della loro astratta amovibilità; 3) riconducibilità di alcune opere, considerate autonomamente, all’attività edilizia libera o agli interventi privi di rilevanza edilizia di cui agli artt. 136 e 137 della l.r. Toscana n. 65/2014; 4) compatibilità delle opere con la disciplina urbanistica dell’ambito del Parco della Piana, in quanto asseritamente funzionali alla coltivazione del fondo e all’allevamento di piccoli animali. Il verbale di sopralluogo del 30 settembre 2021 aveva rilevato nove manufatti, tra cui baracche, box e tettoie, progressivamente realizzati sul terreno e utilizzati come complesso residenziale. Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento il 5 ottobre 2021 e sospeso il termine per le memorie in attesa dell’accesso agli atti; l’accesso non era stato completato perché il ricorrente non aveva prodotto i documenti richiesti a integrazione dell’istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure e il ricorso. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative: l’avvio del procedimento era stato comunicato e il Comune aveva sospeso il termine per le memorie per consentire l’accesso, rimasto incompleto per la mancata integrazione documentale imputabile al richiedente. Ha inoltre rilevato che l’ordine di demolizione per opere abusive è espressione di un potere vincolato e doveroso, per il quale non è necessario l’apporto partecipativo del privato né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Ha respinto la tesi della precarietà, poiché questa dipende dalla funzione concreta e dalla temporaneità dell’esigenza, non dai materiali o dalla possibilità di smontaggio: la presenza del nucleo principale almeno dal 2009, gli ampliamenti sino al 2021 e l’uso residenziale dimostravano esigenze stabili e durevoli. Ha escluso che le opere contestate fossero quelle diverse indicate dal ricorrente come serre stagionali, pavimentazioni, delimitazioni o ricoveri per animali; ha aggiunto che la qualificazione edilizia va compiuta considerando unitariamente opere collegate per collocazione, appartenenza e funzione, anche se realizzate progressivamente. Nel caso concreto i manufatti insistevano sulla stessa proprietà, erano in parte adiacenti e concorrevano a un complesso abitativo con superfici coperte e volumi, senza titoli edilizi. Infine, la disciplina dell’ambito del Parco della Piana consentiva interventi diretti alla naturalità e all’ordinaria coltivazione, ma non nuove costruzioni; la dedotta funzione agricola non trovava riscontro, mentre gli elementi istruttori indicavano l’uso residenziale e di deposito. Condanna del ricorrente alle spese di lite per euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 7 e 10 l. 241/1990
In primo luogo, dagli atti risulta che il Comune ha regolarmente comunicato l’avvio del procedimento e, a seguito della presentazione dell’istanza di accesso, ha anche sospeso il termine assegnato per la produzione delle memorie difensive, proprio al fine di tutelare l’interesse conoscitivo dell’interessato.
La censura relativa alla partecipazione è infondata quando l’amministrazione ha comunicato l’avvio e ha consentito la sospensione del termine per le memorie in funzione dell’accesso, rimasto incompleto per la mancata collaborazione documentale dell’interessato; inoltre, per l’ordine vincolato di demolizione non è richiesto un apporto partecipativo del privato.
art. 196 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Successivamente, ha pertanto adottato l’ordinanza n. 603 del 2 agosto 2022, oggetto di odierno gravame, con la quale, sul presupposto che le opere fossero soggette a permesso di costruire e fossero state realizzate in assenza di titolo edilizio, ha ordinava al ricorrente, ai sensi dell’art. 196 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014, la demolizione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.
La disposizione costituisce la base del potere repressivo esercitato nel caso di opere soggette a permesso di costruire e realizzate senza titolo; il TAR ha ritenuto legittimo l’ordine di demolizione e ripristino.
artt. 136 e 137 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Le opere menzionate dal ricorrente, quali serre temporanee stagionali, pavimentazioni di spazi esterni, delimitazioni di giardini e ricoveri per animali, non corrispondono ai manufatti descritti nel verbale di accertamento e nell’ordinanza di demolizione.
Le categorie di attività edilizia libera e di interventi privi di rilevanza edilizia invocate non si applicano a manufatti diversi da quelli contemplati da tali categorie; la qualificazione deve inoltre considerare l’intervento nel suo complesso.
art. 12 delle norme del Regolamento urbanistico comunale
L’area interessata dalle opere è classificata dal Regolamento urbanistico come ambito del Parco della Piana, nel quale sono consentiti esclusivamente gli interventi volti a incrementare la naturalità dell’area e a permettere l’ordinaria coltivazione del suolo.
La disciplina dell’ambito ammette interventi per la naturalità e l’ordinaria coltivazione del suolo, ma non nuove costruzioni come i manufatti contestati.
Massime di principio
- La precarietà edilizia si valuta in base alla funzione concretamente svolta e alla natura contingente e temporalmente delimitata dell’esigenza, non in base ai materiali impiegati o alla mera possibilità tecnica di rimuovere l’opera. La permanenza prolungata e l’asservimento a bisogni stabili e durevoli escludono la precarietà.
- La qualificazione edilizia di una pluralità di manufatti va effettuata considerando unitariamente l’impatto complessivo, le interazioni e il collegamento funzionale delle opere; non è consentito scomporre artificiosamente gli interventi per sottrarli alla disciplina edilizia applicabile. La valutazione unitaria può riguardare anche opere realizzate progressivamente, se concorrono per collocazione, appartenenza e destinazione funzionale a un risultato sostanzialmente unitario.
- L’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei presupposti di legge, non richiede la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati né, secondo la decisione, un apporto partecipativo del destinatario; nel caso concreto, la comunicazione di avvio e la sospensione del termine per le memorie erano state comunque assicurate.
- La deduzione di una destinazione agricola o accessoria non è sufficiente a rendere ammissibili manufatti incompatibili con la disciplina urbanistica di zona: la funzione dichiarata deve trovare riscontro negli elementi istruttori e nella concreta configurazione e utilizzazione delle opere.
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