Cassazione Civile, Ordinanza n. 21333/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale che aveva condannato le amministrazioni statali a risarcire la società concessionaria del servizio di raccolta scommesse ippiche per il periodo 2000-2006. Le amministrazioni avevano impugnato il lodo; la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione perché la citazione era stata notificata a una società cancellata ed estinta, e perché la notifica dell'impugnazione del lodo arbitrale era stata eseguita presso il difensore nominato nel procedimento arbitrale anziché alla parte personalmente. Avverso l'ordinanza della Cassazione n. 31212/2021, che aveva rigettato il precedente ricorso, le amministrazioni hanno proposto revocazione deducendo: 1) errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c., assumendo che la Corte avesse deciso il ricorso per una questione diversa da quella prospettata dal relatore, con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 2495 e 2505-bis c.c., sostenendo che, in caso di fusione per incorporazione, la notificazione alla società incorporata non sarebbe inesistente ma nulla e dunque sanabile mediante rinnovazione nei confronti della società incorporante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In via preliminare ha respinto l'istanza di rimessione in termini per rinnovare le notifiche del ricorso, rilevando che le notificazioni del 29 aprile 2022 non erano andate a buon fine ma che la parte ricorrente, pur avendo avuto contezza dell'esito negativo, non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, attendendo fino al 2 maggio 2023. La Corte ha quindi affermato che, per conservare gli effetti della richiesta originaria, il notificante deve riattivare con immediatezza la notificazione e completarla entro un termine ragionevole, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Conseguentemente, non è entrata nel merito dei motivi di revocazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione degli intimati; nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto per le amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio invocato per l'errore revocatorio avverso l'ordinanza di legittimità; nel caso concreto non ha potuto essere utilmente esperito per il difetto di tempestiva riattivazione delle notifiche
art. 380-bis c.p.c.
disciplina il procedimento camerale in Cassazione richiamato dalle ricorrenti per sostenere la lesione del contraddittorio
art. 381-bis c.p.c.
richiamato con riferimento alla proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 111 Cost.
invocato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio
art. 6 CEDU
invocato quale parametro convenzionale del diritto a un equo processo
art. 24 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a tutela del diritto di difesa
art. 2495 c.c.
invocato per sostenere che la società incorporata sopravvive nei rapporti giuridici e processuali nella società incorporante
art. 2505-bis c.c.
invocato per fondare la tesi della prosecuzione dei rapporti della società incorporata nella incorporante
art. 164, comma 2, c.p.c.
richiamato come disciplina della nullità della citazione/notificazione sanabile mediante rinnovazione
art. 153, secondo comma, c.p.c.
richiamato in tema di rimessione in termini, subordinata alla prova di causa non imputabile e di tempestiva reazione
art. 184-bis c.p.c.
richiamato quale norma espressiva del principio di rimessione in termini per causa non imputabile
art. 325 c.p.c.
utilizzato come parametro temporale per la riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio; la Corte richiama il limite della metà del termine, pari a trenta giorni nel caso del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e con la necessaria tempestività per conservare gli effetti della domanda originaria; la mera attesa protratta nel tempo comporta la perdita di efficacia della prima iniziativa.
- La rimessione in termini presuppone sempre la prova rigorosa di una causa non imputabile alla parte e di una reazione tempestiva non appena emerso l'impedimento; in difetto, la decadenza resta ferma.
- Nel giudizio di revocazione avverso un provvedimento della Cassazione, l'errore revocatorio non può essere utilmente dedotto se il ricorso incontra già un'autonoma causa di inammissibilità processuale, come il mancato e tempestivo rinnovo delle notifiche.
- In tema di notificazione di impugnazioni, l'eventuale nullità della notificazione può essere sanata solo se la rinnovazione avviene entro i limiti temporali compatibili con il termine di impugnazione; una rinnovazione tardiva non elimina la decadenza già maturata.
- Le amministrazioni dello Stato, quando soccombenti in impugnazione, non sono tenute al materiale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.
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