Ordinanza n. 1135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per il riesame dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 284/2026, resa tra le parti, e per l'esatta ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Campania – Napoli, n. 7871/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025; nonché per la declaratoria di nullità, la dichiarazione di inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a. ovvero l’annullamento delle determinazioni adottate dal Comune di Marano di Napoli in pretesa esecuzione delle suddette pronunce, e in violazione e/o elusione delle stesse, e di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di azione di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni del Comune di Marano di Napoli adottate in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 284/2026 e della sentenza del TAR Campania – Napoli n. 7871/2025, nonché domanda autonoma di riesame dell’ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riesame dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 284/2026, l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – Napoli n. 7871/2025 e la declaratoria di nullità, inefficacia ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., ovvero l’annullamento delle determinazioni comunali adottate in asserita violazione o elusione delle pronunce giudiziali, con riserva di motivi aggiunti e di risarcimento del danno. Il Consiglio di Stato ha rilevato che non è competente a pronunciarsi in sede di ottemperanza sulle pronunce del giudice di primo grado, potendo conoscere unicamente dell’ottemperanza alle proprie decisioni. Ha inoltre rilevato che l’istanza di riesame dell’ordinanza cautelare n. 284/2026 è stata proposta autonomamente, anziché in via incidentale nel giudizio di appello R.G. n. 180/2026, e al di fuori dei presupposti dell’art. 58 c.p.a., non essendo stati dedotti mutamenti delle circostanze, fatti anteriori conosciuti successivamente o un errore di fatto revocatorio. Il Collegio ha escluso anche la riqualificazione dell’istanza ai sensi dell’art. 59 c.p.a., poiché non erano state richieste misure attuative dell’ordinanza cautelare e gli atti comunali contestati non risultavano contrastanti o elusivi del suo dictum, ma costituivano diretta esecuzione della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. In ogni caso, è stato escluso il periculum in mora, considerato che l’appello nel merito sarebbe stato discusso il 15 maggio 2026, i lavori dell’impianto erano terminati e la sua attivazione dipendeva dal rilascio del parere dell’ARPA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda di riesame e ottemperanza. L’inammissibilità deriva, innanzitutto, dal difetto di competenza del giudice adito sull’ottemperanza alla sentenza del TAR e dall’autonomia e tardività processuale dell’istanza di riesame, proposta fuori dal giudizio di appello e senza il ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 58 c.p.a. Non erano inoltre configurabili i presupposti dell’art. 59 c.p.a., perché le determinazioni comunali costituivano esecuzione, non elusione o violazione, dell’ordinanza cautelare. Il Collegio ha aggiunto che mancava comunque il periculum in mora, per la prossimità della trattazione di merito e per l’ultimazione dei lavori, mentre l’attivazione dell’impianto era subordinata al parere dell’ARPA. La richiesta subordinata di riunione con il giudizio R.G. n. 180/2026 è stata respinta perché i giudizi avevano diversa struttura processuale e la riunione sarebbe stata inutile, essendo ogni statuizione cautelare destinata a essere assorbita dalla decisione di merito. Le spese dell’incidente cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
mutamenti nelle circostanze; fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare; errore di fatto revocatorio
Il riesame o la revoca delle misure cautelari è ammissibile solo in presenza dei presupposti tipizzati dalla disposizione; l’istanza deve inoltre essere proposta nell’ambito processuale corretto.
art. 59 c.p.a.
La disciplina dell’esecuzione delle misure cautelari non è applicabile quando non siano richieste specifiche misure attuative e gli atti dell’amministrazione costituiscano diretta esecuzione del dictum cautelare, anziché violazione o elusione dello stesso.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
dichiarazione di inefficacia
La richiesta di dichiarazione di inefficacia è stata proposta nell’ambito dell’istanza di ottemperanza, ma non è stata esaminata nel merito poiché la domanda complessiva è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Il Consiglio di Stato è competente in sede di ottemperanza a conoscere dell’esecuzione delle proprie pronunce, mentre l’ottemperanza alle sentenze del TAR spetta al giudice che le ha emesse, salvo i casi e i limiti previsti dalla disciplina processuale applicabile.
- L’istanza di riesame di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato deve essere proposta nel giudizio cautelare o di appello cui l’ordinanza si riferisce e non può essere introdotta autonomamente; è comunque ammissibile soltanto in presenza dei presupposti tipizzati dall’art. 58 c.p.a.
- L’art. 59 c.p.a. consente l’adozione di misure attuative della pronuncia cautelare, ma non è utilizzabile per contestare atti amministrativi che costituiscano diretta esecuzione del dictum cautelare e non ne violino o eludano il contenuto.
- La mancanza del periculum in mora esclude l’adozione di ulteriori misure cautelari quando la decisione di merito sia prossima e l’attività materiale contestata sia ormai completata, mentre l’attivazione dell’opera dipenda ancora da un successivo titolo o parere amministrativo.
- La riunione di giudizi cautelari e di merito aventi diversa struttura processuale può essere negata quando risulti sostanzialmente inutile, poiché le statuizioni cautelari sono destinate a essere assorbite dalla decisione finale sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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