Cassazione Penale, Ordinanza n. 04365/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dal condannato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato solo in parte l'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. dal condannato. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze: ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della novella che impone la difesa tecnica per questo tipo di impugnazione e contro un provvedimento emesso sotto il vigore di tale disciplina, con conseguente difetto di legittimazione processuale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che regola l'istanza proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, oggetto del provvedimento impugnato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione nei casi di inammissibilità manifesta.
legge n. 103 del 2017
novella richiamata quale fonte della modifica della disciplina sulla forma del ricorso e sulla necessità di difesa tecnica.
art. 613, comma 1, c.p.p.
impone, per il ricorso per cassazione nelle ipotesi considerate, il patrocinio di un difensore; il ricorso personale è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Quando la legge richiede la proposizione del ricorso per cassazione a mezzo di difensore, il ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La disciplina processuale sopravvenuta sulla forma dell'impugnazione si applica ai provvedimenti emessi sotto il suo vigore, con conseguente necessità di rispettare il requisito della difesa tecnica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei casi di inammissibilità manifesta, la Corte può definire il ricorso con decisione de plano senza necessità di ulteriore trattazione.
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