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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34259/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l’appello avverso il diniego di dissequestro e restituzione delle partecipazioni nelle società rumene Alto Energy s.r.l. e Vialtero s.r.l. e del conto corrente intestato ad Alto Energy s.r.l. I beni erano stati assoggettati a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento relativo al trasferimento fraudolento di valori, contestato in concorso, e il ricorrente era stato successivamente archiviato per non aver commesso il fatto. Il primo motivo deduceva violazione delle norme sul sequestro e motivazione apparente: secondo la difesa, l’archiviazione escludeva che il ricorrente avesse fornito un contributo oggettivo al reato e non vi era prova che i beni formalmente intestati a società fossero nella disponibilità effettiva degli indagati rimasti nel procedimento. Il secondo motivo lamentava che il Tribunale non avesse distinto le partecipazioni sociali dal patrimonio delle società e dal conto corrente, né spiegato in che modo ciascun bene costituisse profitto, prodotto o oggetto del reato o fosse nella disponibilità sostanziale dell’indagato. Il terzo motivo contestava l’assenza di una motivazione concreta e attuale sul periculum in mora, evidenziando il tempo trascorso dalla condotta del marzo 2020, dal sequestro del marzo 2022 e l’ordinanza del maggio 2026, nonché l’assenza di condotte successive di dispersione e l’archiviazione dei titolari formali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge, compresi soltanto i vizi motivazionali radicali, mentre le censure non evidenziavano un vizio di tale natura. L’archiviazione del ricorrente non comportava necessariamente effetti sulla posizione dell’interponente né escludeva la sussistenza del fatto storico, e la valutazione del Tribunale sulla riferibilità sostanziale delle società all’indagato rimasto nel procedimento non era sindacabile in questa sede. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: in base alla ricostruzione accolta dal Tribunale, le società e le partecipazioni erano confluite nel patrimonio della società incorporante e il sequestro poteva comprendere anche il patrimonio sociale, incluso il conto corrente; la Corte ha inoltre richiamato l’art. 20 del codice antimafia in relazione all’estensione del sequestro di partecipazioni totalitarie ai beni aziendali. Ha respinto infine la censura sul periculum: l’ordinanza aveva ravvisato il rischio che, dissequestrati i beni, tornassero nella disponibilità dell’indagato e consentissero la protrazione della condotta illecita; il pericolo cautelare può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo. La misura reale è pertanto rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente

    Il trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera; l’interposto può risponderne in concorso e la sua assoluzione o archiviazione in un separato procedimento non determina automaticamente effetti sulla posizione dell’interponente.

  • art. 110 c.p.

    il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente

    L’interposto che si renda fittiziamente titolare di beni o utilità con le finalità indicate può concorrere nel reato; l’esito favorevole del separato procedimento a suo carico non si trasferisce necessariamente sulla posizione dell’interponente.

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

    Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro sono deducibili gli errori di diritto e i vizi motivazionali soltanto quando siano radicali, ossia tali da rendere mancante o incomprensibile il percorso logico della decisione.

  • art. 321 c.p.p.

    il dissequestro delle partecipazioni e del conto corrente di Alto Energy s.r.l. farebbe tornare nel possesso degli stessi Pizzichemi, con conseguente rischio di protrazione della condotta illecita

    Il mantenimento del sequestro preventivo può essere giustificato dal rischio che la restituzione dei beni ne riporti la disponibilità in capo all’indagato e consenta la protrazione della condotta illecita.

  • art. 20 d.lgs. 159/2011

    peraltro, l’art. 20 del cd. codice antimafia prevede che il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda.

    Secondo il richiamo operato dalla Corte, il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai beni costituenti l’azienda.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è deducibile la violazione di legge, inclusi gli errori in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali, tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Nel reato di trasferimento fraudolento di valori l’interposto può rispondere a titolo di concorso; la sua archiviazione o assoluzione in un procedimento separato non determina necessariamente effetti sulla posizione dell’interponente.
  • Nel caso ricostruito in decisione, il sequestro delle partecipazioni sociali totalitarie è stato ritenuto estensibile al patrimonio aziendale, compreso il conto corrente della società, anche in ragione del richiamo all’art. 20 del codice antimafia.
  • L’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non coincidono necessariamente con l’attualità delle condotte criminose: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche quando risalgono nel tempo.
  • Il rischio che, dopo la restituzione, i beni tornino nella disponibilità dell’indagato e consentano la protrazione della condotta illecita può fondare il mantenimento del sequestro preventivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoTruffa
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

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